Interventi previsti da delibere numero 52/1999 e 135/1999 (legge n. 208/1998): Revoca di finanziamenti. (Deliberazione n. 12/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che - per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 - autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante ´Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenzialiª, e visto in particolare l'art. 5, comma 3, in base al quale le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate da questo Comitato, ove necessario, sono destinate da questo Comitato stesso alle intese istituzionali di programma che includano programmi, anche con valenza ambientale, ad un piu' avanzato stadio di realizzazione e che necessitino di ulteriori risorse;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che, all'art. 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede, all'art. 60, la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 209/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro), dei quali 1.000 (516,457 milioni di euro) assegnati all'allora Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) attribuiti alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento di studi di fattibilita' nella misura del 50%;

Vista la delibera 21 aprile 1999, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 133/1999 S.O.), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale, tra le regioni meridionali, l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (pari a 1.505,255 milioni di euro) di cui al punto 2.2 della citata delibera n. 70/1998, destinandolo ad interventi di completamento ed in particolare - in quanto a 337,279 miliardi di lire (pari a 174,190 milioni di euro) - al completamento di opere commissariate ex art. 13 del citato decreto-legge n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997;

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 242/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito la quota riservata al Centro-Nord a valere sul citato importo complessivo di 1.807,599 milioni di euro e visto, in particolare, il punto 2.6.5 che prevede il definanziamento per i completamenti imputati sulla competenza 1999 ed i cui lavori non siano stati aggiudicati entro il 30 giugno 2000;

Vista la delibera 10 febbraio 2001, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 99/2001), con la quale questo Comitato, a modifica di precedenti direttive, ha dettato disposizioni in tema di definanziamento delle opere di completamento di cui sopra e di utilizzo delle risorse conseguentemente disponibili;

Viste le delibere 28 marzo 2002, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2002), 25 luglio 2003, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 281/2003), 13 novembre 2003, n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 81/2004), con le quali questo Comitato ha proceduto a revoca di finanziamenti concessi con le menzionate delibere, attribuendo le risorse alle intese istituzionali di programma stipulate con le regioni nei cui territori ricadono le opere definanziate, al fine di riprogrammarle per interventi infrastrutturali, inseriti o da inserire negli accordi di programma quadro;

Viste le delibere 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003), 29 settembre 2004, n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 265/2004), 27 maggio 2005, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 237/2005), con le quali questo Comitato, nel deliberare il riparto delle quote di risorse disponibili per le aree sottoutilizzate riservate alle regioni nelle annualita' di riferimento, ha adottato i valori percentuali concordati dalla citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province...

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