DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 - Interventi urgenti in materia di funzionalita'' del sistema giudiziario. (09G0202)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalita' del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalita' di numerosi uffici giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una piu' efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

  2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

    Art. 2

    Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

  3. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 1:

      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

      ;

      2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unita'»;

    2. l'articolo 1-bis e' abrogato;

    3. all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

    4. all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

    5. all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:

    1. quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    2. quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

    Art. 3

    Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

  5. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilita' o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalita', con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma puo' essere altresi' disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro...

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