LEGGE PROVINCIALE 1 agosto 2011, n. 11 - Interventi per favorire l'occupazione femminile.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce e sostiene l'occupazione femminile in attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra uomini e donne ai sensi dell'art. 37 della Costituzione e della direttiva 2006154/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa all'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, attraverso azioni positive, in armonia con gli indirizzi e i criteri del piano di sviluppo provinciale, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunita' e dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

  1. Le azioni positive previste dal comma i perseguono in particolare le seguenti finalita':

    1. eliminare le disparita' nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';

    2. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

    3. eliminare le condizioni, le forme organizzative e di ripartizione del lavoro che creano disparita' di trattamento con conseguente pregiudizio per la formazione, per l'avanzamento professionale e di carriera e quindi per il trattamento economico e retributivo;

    4. favorire la conciliazione della vita professionale con quella familiare anche attraverso forme di flessibilita' dell'organizzazione del lavoro e dell'orario;

    5. promuovere l'inserimento della donna nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli in cui sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilita';

    6. favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile anche attraverso la promozione della formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalita' della donna imprenditrice e l'agevolazione dell'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

      Art. 2

      Attuazione delle azioni positive 1. La provincia attua le azioni...

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