LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2011, n. 8 - Interventi a favore delle persone affette da celiachia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 7 giugno 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'assistenza alle persone affette da celiachia e il loro normale inserimento nella vita sociale.

  1. La celiachia e' un'intolleranza permanente al glutine, riconosciuta come malattia sociale ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

    Art. 2

    Diagnosi precoce e prevenzione 1. La Provincia assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:

    1. definire un programma articolato per la diagnosi precoce;

    2. prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;

    3. definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;

    4. individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneita' di trattamento sul territorio provinciale.

  2. La Provincia promuove l'adesione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della celiachia quale malattia rara, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

    Art. 3

    Erogazione dei prodotti senza glutine 1. Per garantire un'alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.

  3. Ai fini del comma 1, la Provincia puo' assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalita' e i limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche, per classi di eta', tenendo conto della quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 123 del 2005.

  4. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono...

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