Interventi a favore della flotta da pesca della regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca», convertito in legge 3 agosto 2004, n. 204;

Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che definisce in particolare gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;

Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 229 del 14 settembre 2004;

Viste le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 19 del 20 gennaio 2001;

Visto quanto riportato nella decisione del 31 marzo 2004 in sede di comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, riguardante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la nota n. 1524 del 14 aprile 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ha invitato la regione Molise a concordare le azioni da intraprendere per la destinazione e l'impegno delle risorse destinate per l'annualita' 2006;

Vista la risposta alla nota sopraindicata pervenuta in data 10 maggio 2006 ed assunta al protocollo 3935, con la quale la regione Molise ha comunicato che le risorse stanziate dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, pari a 1.500.000,00 euro, dovranno essere destinate alle misure di arresto definitivo e di ammodernamento nella misura di 2/3 e 1/3 come comunicato con la nota n. 17316 dell'11 agosto 2006;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 3737/2006 che ha confermato la pronuncia del TAR Molise di annullamento del provvedimento di rigetto di un'istanza intesa ad ottenere un contributo, pari ad euro 314.000,00, relativo al decreto 29 ottobre 2004 riferito alle unita' da pesca della flotta Molise;

Visto che risulta pendente un ulteriore giudizio di fronte al Consiglio di Stato per un contributo, pari ad euro 284.052,00, relativo al decreto di cui sopra;

Ritenuto necessario, al fine di ottemperare alla decisione del Consiglio di Stato, procedere alla liquidazione del contributo spettante, detraendo il relativo importo pari ad euro 314.000,00, dalle risorse stanziate a favore della regione Molise;

Considerato necessario riservare le risorse, pari ad euro 284.052,00, per ottemperare all'eventuale esito sfavorevole dell'ulteriore giudizio pendente al Consiglio di Stato;

Ritenuto che, per quanto sopra detto, le risorse disponibili per l'attuazione delle misure previste dal presente bando a favore della flotta della regione Molise risultano pari ad euro 901.948,00, innalzabili ad euro 1.186.000,00 qualora l'ulteriore giudizio dovesse risultare favorevole per l'Amministrazione;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle modalita' attuative della legge 3 agosto 2004, n. 204, al fine di poter impegnare, a favore degli aventi diritto, le somme stanziate entro il termine del 31 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto definisce le tipologie di interventi, a valere sui fondi individuati nel preambolo, stanziati sul pertinente capitolo di bilancio della citata legge n. 204/2004 in favore della flotta da pesca della regione Molise, per l'ammodernamento e per l'arresto definitivo.

Art. 2.

Ammodernamento di pescherecci

Modalita' di compilazione e termine di presentazione:

la domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice e in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto o spedite per raccomandata a.r. al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande che perverranno o saranno trasmesse oltre il predetto termine saranno archiviate;

la certificazione a corredo della pratica, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

Domande per ammodernamento di pescherecci

Soggetti beneficiari: proprietari o armatori del motopeschereccio di cui si richiede contributo. Per questi ultimi soggetti e' necessario che il proprietario accordi il proprio consenso all'esecuzione dei lavori e all'iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio da ammodernare di cui all. 1-2.

Requisiti.

L'aiuto per l'ammodernamento dei pescherecci sara' disponibile per quelle imbarcazioni che siano iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunita' da almeno cinque anni dalla data del presente decreto.

Gli aiuti potranno riguardare il miglioramento della sicurezza, la qualita' sanitaria del prodotto, le condizioni di lavoro e di vita a bordo, l'applicazione di tecniche di pesca piu' selettive, la dotazione del Sistema di controllo pesca (SCP) a bordo, senza che cio' comporti aumento sulla capacita' dell'imbarcazione in termini di stazza (GT) e di potenza (kW).

Un lieve aumento della stazza e', tuttavia, ammissibile per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualita' dei prodotti (art. 11.5 del reg. (CE) n. 2371/2002), purche' l'ammodernamento del peschereccio non determini un aumento dello sforzo di pesca, seguendo le condizioni sottoelencate:

la stessa unita' non deve essere stata oggetto di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;

deve avere almeno una lunghezza fuori tutto di quindici metri;

detti lavori non devono incrementare il volume al di sotto del ponte principale ed inoltre, non devono aumentare il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.

In sede di liquidazione del contributo, tali condizioni dovranno comunque essere certificate da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.

Il m/p da ammodernare deve rispettare le condizioni di seguito elencate:

essere iscritto nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea da almeno cinque anni;

essere in esercizio di pesca da almeno tre anni;

non essere in disarmo da piu' di dodici mesi;

se trattasi di unita' di eta' superiore ai 29 anni, deve essere attestata la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa mediante apposita certificazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.

Frequenza degli aiuti pubblici: il m/p da ammodernare, per usufruire dei benefici, non deve essere stato oggetto, per i medesimi lavori, di contributi pubblici da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di fine lavori e fino alla data di...

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