LEGGE 9 luglio 1940, n. 938 - Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche

Coming into Force29 Luglio 1940
End of Effective Date15 Dicembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/07/29/040U0938/CONSOLIDATED/20081222
Enactment Date09 Luglio 1940
Published date29 Luglio 1940
Official Gazette PublicationGU n.176 del 29-07-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, durante il tempo di guerra, e' autorizzato a disporre l'esecuzione di lavori per l'urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

All'uopo e' autorizzata una prima assegnazione di lire 20 milioni da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione all'abbisogno.

Art 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, durante il tempo di guerra, e' autorizzato a disporre l'esecuzione di lavori per l'urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in deroga a tutte le disposizioni vigenti nonche' l'esecuzione di lavori di ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati o distrutti, la costruzione di ricoveri e ogni altro apprestamento di materiali per pronto soccorso.

All'uopo e' autorizzata una prima assegnazione di lire 20 milioni da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione all'abbisogno.

Art 2.

La presente legge entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale...

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