DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2 - Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonche' di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalita' degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali

  1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».

  2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con...

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