DECRETO-LEGGE 24 novembre 2003, n. 328 - Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione di processi di risanamento o reindustrializzazione in corso, in situazioni di gravi crisi aziendali, ovvero di aree territoriali o settori produttivi, nonche' di disincentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui puo' essere ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di riqualificazione professionale; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione professionale, anche al fine di favorire la realizzazione dei processi sopra descritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito.

  1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con moditicazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.

  2. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste...

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