Interventi

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@Dott.ssa Francesca Picardi. Giudice del Tribunale di Pisa

Mi permetto di dirvi l'orientamento che io, come giudice istruttore, ho adottato relativamente alla problematica del coordinamento tra reclamo e la modifica e revoca del provvedimento presidenziale, da parte del giudice istruttore, perché temo che a questo proposito ci siano posizioni differenti tra il Tribunale di Pisa e la Corte di Appello di Firenze e che questa divergenza, in questo caos, in questa incertezza legislativa, essendo noi giudici, liberi di interpretare le leggi, sarà difficile risolvere e ciò crea un grosso disagio per gli operatori, per gli avvocati, perché, appunto, ho sentito la posizione riportata dal consigliere, dott. De Simone secondo cui la Corte di Appello si è pronunciata nel senso di ritenere ammissibile il reclamo e la pronuncia della stessa Corte di Appello soltanto prima dell'udienza innanzi al giudice istruttore o comunque entro un breve lasso di tempo.

Noi invece, o almeno io, in alcuni provvedimenti, che da alcuni colleghi sono stati poi condivisi avevo ricostruito diversamente.

Una ricostruzione che si fonda sul dato storico: la disposizione dell'art. 709 c.p.c. che stabilisce che il giudice istruttore può modificare o revocare i provvedimenti del presidente del Tribunale, e quindi, che ha eliminato quell'inciso secondo cui erano necessarie sopravvenienze, è stata introdotta dalla legge 80 del 2005, e in realtà, in quel momento, il legislatore non ha fatto altro che coordinare il sistema esistente in cui sappiamo, era quella la regola vigente, regola introdotta in sede di legge sul divorzio e applicabile anche in sede di separazione.

Successivamente il legislatore interviene con la legge sull'affido condiviso, quindi con una legge successiva, del 2006, e introduce uno strumento completamente nuovo o di cui prima non si era mai parlato cioè il reclamo delle ordinanze presidenziali alla Corte di Appello.

A questo punto, il ragionamento che ho fatto io è questo: se un un'ordinanza è reclamabile in virtù dei principi generali e cioè in base all'art. 177 del codice di procedura civile. Principio generale che poi è ribadito dalla disciplina del cautelare uniforme, in quanto quelle ordinanze cautelari sono reclamabili, ma non sono modificabili o revocabili senza nessun limite da parte del giudice che le ha emesse, ma soltanto se intervengono un mutamento di circostanze.

Allora il mio ragionamento è stato quello di ritenere, abrogata, per...

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