DELIBERAZIONE 7 Novembre 2007 - Obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e modifiche all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004. (Deliberazione n. 281/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004 (di seguito: deliberazione n. 250/2004) e in particolare l'allegato A alla stessa deliberazione;

la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/2006 (di seguito: deliberazione n. 39/2006);

la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 49/2006 (di seguito: deliberazione n. 49/2006);

la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/2006 (di seguito: deliberazione n. 122/2006);

la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/2006;

la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2007, n. 172/2007 (di seguito: deliberazione n. 172/2007) e in particolare l'allegato A alla stessa deliberazione;

il documento per la consultazione 4 aprile 2007, recante opzioni per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011), atto n. 16/2007 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2007);

il documento per la consultazione 2 agosto 2007, recante proposte per la regolazione della qualita' dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011), atto n. 36/2007 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);

le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui ai documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007.

Considerato che:

per i periodi di regolazione 2000-2003 e 2004-2007 l'Autorita' ha introdotto e progressivamente messo a punto le regole di registrazione delle interruzioni del servizio per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica;

la Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' ha predisposto e periodicamente aggiornato Istruzioni tecniche per la corretta registrazione delle interruzioni sulle reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione;

con i documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita' ha formulato proposte mirate alla semplificazione delle regole di registrazione delle interruzioni del sevizio elettrico, in particolare in relazione a:

  1. interruzioni attribuibili a danni di terzi e altre cause esterne;

  2. interruzioni attribuibili a disalimentazioni di reti interconnesse a monte;

  3. interruzioni attribuibili a eventi eccezionali e cause di forza maggiore;

  4. accorpamenti di interruzioni consecutive;

    le imprese distributrici hanno manifestato l'esigenza di limitare al minimo le modifiche ai sistemi di registrazione delle interruzioni dal momento che alcune di queste modifiche possono indurre adeguamenti significativi ai sistemi informativi;

    la deliberazione n. 172/2007:

  5. introduce una nuova metodologia per l'identificazione delle interruzioni che si verificano in periodi di condizioni eccezionali o che sono dovute a eventi eccezionali;

  6. dispone che le imprese distributrici documentino opportunamente i casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;

  7. prevede che le disposizioni di cui all'Allegato A alla stessa deliberazione n. 172/2007 confluiscano nel Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici in vigore per il terzo periodo di regolazione;

    nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita' ha proposto che la nuova metodologia di cui al precedente alinea si applichi a tutti i fini di regolazione e sia pertanto da considerarsi sostitutiva di quella in vigore per il periodo di regolazione 2004-2007;

    nel documento per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorita' ha proposto l'introduzione di due nuovi indicatori di continuita' del servizio riferibili ai clienti alimentati in bassa tensione, relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe per i clienti domestici e alle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per i clienti non domestici;

    sempre nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, in materia di casi complessi con guasti in sequenza su reti magliate miste tra trasmissione e distribuzione, come dei guasti in condizioni di smagliatura della rete per indisponibilita' programmata, l'Autorita', prendendo atto delle diverse e contrastanti posizioni espresse dagli operatori a seguito delle proposte formulate nel documento per la consultazione 4 aprile 2007, ha espresso i seguenti orientamenti:

  8. la modifica delle regole vigenti dovrebbe essere condivisa da tutti gli operatori;

  9. il riesame della questione potra' essere intrapreso solo in presenza di fatti nuovi o, come auspicabile, qualora gli operatori di distribuzione AT e di trasmissione trovino una proposta comune da sottoporre all'Autorita';

    i contributi pervenuti al documento per la consultazione 2 agosto 2007 in merito alle questioni di cui al precedente alinea hanno confermato le posizioni contrastanti espresse dagli operatori della distribuzione e da Terna S.p.A. e, di conseguenza, confermato l'assenza di una proposta comune da sottoporre all'Autorita';

    i medesimi contributi hanno messo in evidenza l'esistenza di situazioni nelle quali gli impianti di distribuzione in alta tensione possono sopportare transiti di corrente particolarmente elevati in occasione di assetti di rete che si rendono necessari per fronteggiare situazioni anomale;

    il piano di consultazione contenuto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007 prevede la pubblicazione anticipata delle regole di registrazione delle interruzioni, per dare modo alle imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi;

    la deliberazione n. 250/2004 al comma 35.1 dispone che una disalimentazione costituisca un incidente rilevante se comporta un livello di energia non servita superiore a 150 MWh e ha una durata superiore a 30 minuti;

    nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007 l'Autorita' ha proposto l'innalzamento della soglia dell'energia non servita ai fini della individuazione di un incidente rilevante a 200 250 MWh, indipendentemente dalla durata;

    con la deliberazione n. 49/2006 l'Autorita' ha positivamente verificato il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete).

    Ritenuto che sia opportuno:

    procedere immediatamente alla pubblicazione delle regole di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per il terzo periodo di regolazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, per dare modo alle imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi destinati alla registrazione delle interruzioni;

    tenere conto della richiesta delle imprese distributrici di limitare al minimo le modifiche ai sistemi di registrazione e della mancata presentazione di una proposta comune in materia di casi complessi con guasti su reti magliate miste tra trasmissione e distribuzione;

    confermare alcuni orientamenti contenuti nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007, adottando le modifiche suggerite dalle osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione; in particolare:

  10. introdurre una nuova origine per le interruzioni conseguenti a disalimentazioni di reti interconnesse a monte, come proposto nel documento di consultazione 2 agosto 2007, precisando altresi' il tempo massimo entro il quale ogni impresa distributrice deve comunicare alle imprese distributrici interconnesse a valle la causa dell'interruzione;

  11. adottare la nuova metodologia per l'identificazione delle interruzioni eccezionali delineata dalla deliberazione n. 172/2007, in sostituzione di quella vigente per il periodo di regolazione 2004-2007, e valida per tutti i fini di regolazione, modificando l'espressione "periodi di condizioni eccezionali" in "periodi di condizioni perturbate" per motivi di chiarezza;

  12. includere negli obblighi di registrazione anche l'obbligo di documentazione dei casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, gia' introdotto con la stessa deliberazione n. 172/2007;

  13. introdurre nuovi indicatori di continuita' del servizio riferibili ai clienti alimentati in bassa tensione, relativi alla distribuzione del numero di clienti per interruzioni senza preavviso lunghe subite nell'anno, da rilevare secondo le medesime tempistiche indicate nella deliberazione n. 122/06;

    non dare seguito, per motivi di semplicita' amministrativa della regolazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, ai seguenti orientamenti contenuti nei documenti per la consultazione 4 aprile 2007 e 2 agosto 2007, concernenti in particolare:

  14. il calcolo dell'effettivo numero dei clienti dell'impresa interconnessa a valle coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;

  15. la modifica del sistema vigente di classificazione delle aree territoriali;

  16. la modifica dell'unita' spaziale di riferimento ai fini della regolazione della continuita' del servizio;

  17. l'introduzione del criterio della durata lorda in caso di accorpamento di interruzioni che si susseguono l'una dall'altra entro tre minuti;

    effettuare alcune modifiche all'indice di registrazione ISR dettate dall'esperienza accumulata nel corso dei controlli effettuati nel II periodo di regolazione, nonche' per tenere presente l'importanza che le interruzioni brevi assumeranno nella regolazione della continuita' del servizio per il III periodo di regolazione;

    alla luce dei...

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