DECRETO 12 ottobre 2012 - Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell''offerta dei formaggi a denominazione di origi...

Parte I

Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni
interprofessionali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare la Parte II, Titolo II, Capo II, per quanto concerne le organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori, le trattative contrattuali nel settore del latte e la regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonche' la parte V per quanto concerne le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonche' le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore lattiero caseario;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' e in particolare l'art. 62 che disciplina le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari;

Considerato che a norma dell'art. 126-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, le trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da parte delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, possono avere luogo indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento di proprieta' del latte crudo dagli agricoltori alle organizzazioni di produttori;

Considerato che l'art. 122, primo comma, lettera a), iii-bis), l'art. 123, paragrafo 4 e gli articoli 126-bis, 126-ter e 126-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e loro associazioni sono applicabili a partire dal 2 aprile 2012;

Considerata la necessita' di definire procedure di riconoscimento che assicurino sufficiente uniformita' su tutto il territorio;

Considerato che gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 126-bis e al paragrafo 1 del l'art. 126-ter possono essere considerate riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Considerata la necessita' di assicurare le comunicazioni delle informazioni prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione;

Considerata la necessita' di adottare linee guida per la presentazione e l'approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e loro...

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