COMUNICATO - Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1998, per le patate destinate alla trasformazione industriale

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione L'accordo interprofessionale per la campagna 1998 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 20 aprile 1998 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data dal 29 aprile 1998 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la settima annualita' del programma gia' avviato nella campagna 1992-1993; 2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 100.000 tonn.; 3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore; 4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie "fasce"; 5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo, che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate; 6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovra' avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le...

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