Applicazione, interpretazione e integrazione della norma giuridica

AutoreStefano Ambrogio
Pagine33-39
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Capitolo 3
Vacatio legis
Pubblica-
zione
L’entrata in vigore
delle norme giuridiche
APPLICAZIONE, INTERPRETAZIONE
E INTEGRAZIONE DELLA
NORMA GIURIDICA
3
Il procedimento di formazione di una legge si perfeziona a seguito dell’ap-
provazione della stessa da parte del Parlamento e della sua promulgazione
ad opera del Presidente della Repubblica, il quale, controf‌irmandola, uff‌i-
cialmente ne afferma l’esistenza nell’ordinamento giuridico.
Aff‌inché la legge entri in vigore divenendo vincolante per tutti, è necessaria
la pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica Italiana a mezzo
della quale i cittadini vengono informati dell’esistenza della legge.
L’obbligo della pubblicazione è sancito dall’art. 73 Cost., in base al quale “le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso”. Le modalità della pubblicazione
sono disciplinate dal Testo Unico approvato con d.P.R. 28-12-1985, n. 1092 e
dal regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 14-3-1986, n. 217.
La pubblicazione avviene attraverso l’inserzione del testo normativo statale
nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica, inserzione che viene curata dal
Ministero della giustizia entro trenta giorni dal perfezionamento dell’atto.
Per i provvedimenti normativi diversi dalla legge dello Stato è prevista la
pubblicazione in diversi atti uff‌iciali: ad esempio, le leggi regionali vengono
pubblicate nei bollettini uff‌iciali delle Regioni e le norme comunitarie nella
Gazzetta Uff‌iciale delle Comunità europee.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, il testo nor-
mativo entra uff‌icialmente in vigore. Il periodo intermedio tra la pubbli-
cazione e l’entrata in vigore è def‌inito vacatio legis (vacanza, assenza della
legge) ed è questo il termine concesso a tutti i cittadini per venire a cono-
scenza della nuova disposizione ed eventualmente adeguarvisi.
Tale periodo, però, non è perentorio: può, infatti, essere abbreviato (per
provvedimenti particolarmente importanti ed urgenti) o allungato (in caso
di provvedimenti particolarmente complessi e articolati, come ad esempio
i codici).
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