LEGGE REGIONALE 11 luglio 2014, n. 4 - Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti. (14R00363)

(Pubblicata nel numero straordinario 1 al Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 16 luglio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti 1. Il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio". 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente. 3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano...

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