LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2014, n. 5 - Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante 'Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale'. (14R00357)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 luglio 2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale" 1. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, viene interpretato nel senso che alle candidate e ai candidati che non hanno presentato il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti entro il termine previsto dal comma 5 dello stesso articolo, e'...

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