Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del

9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

  1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati

    a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322); b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11); c) art. 52, comma 20, della

    n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301); d) art. 51 della

    16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15); e) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003; f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300); g) art. 19 del

    9 novembre 2004, n. 266.

  2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della ´tutela della salute dei non fumatoriª, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

    Il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei piu' gravi problemi di sanita' pubblica a livello mondiale; ecco perche' la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

    La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

    Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi

    di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto ´utentiª dei locali nell'ambito

    dei quali prestano la loro attivita' lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

    In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facolta', riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano...

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