Interpellanza 7 ottobre 2015 sul commissariamento del sonsorzio bonifica di piacenza

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Arch. loc. e cond. 6/2015
VARIE
INTERPELLANZA
7 OTTOBRE 2015
SUL COMMISSARIAMENTO
DEL SONSORZIO BONIFICA
DI PIACENZA
Per sapere, premesso che:
con ricorso depositato il 28 luglio 2014 la Dott.ssa B. E.
ha impugnato il licenziamento disposto, nei suoi confron-
ti, dalla URBER (Unione Regionale delle Bonif‌iche Emi-
lia Romagna) e ha chiesto che il Tribunale volesse "in via
principale di merito accertare e dichiarare nullo e/o an-
nullabile e/o ineff‌icace e/o illegittimo ... il licenziamento
datato 9 dicembre 2013 in quanto atto sorretto da motivo
ritorsivo unico determinante ed illecito oltre che discrimi-
natorio ...". La predetta ha chiesto altresì "in conseguenza
di tale previo accertamento ... di ordinare e condannare
URBER in persona del Presidente legale rappresentante
pro tempore a reintegrare la dott.ssa B. E. nel posto di la-
voro già occupato con la qualif‌ica di direttore generale di
URBER CCNL Dirigenti dei Consorzi...";
il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giu-
dice del Lavoro, il 22 aprile 2015, con ordinanza ex articolo
1, comma 49, L. 92/12, così ha provveduto: " - ordina, per i
motivi di cui in narrativa, alla società resistente URBER la
reintegrazione di B. E. nel posto di lavoro, quale Direttore
Generale URBER, condanna la resistente al pagamento
dell’indennità risarcitoria di dodici mensilità commisurate
all’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 8.995,77,
dedotto quanto percepito nel periodo per lo svolgimento di
altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi nel-
la misura legale; - condanna la resistente al pagamento in
favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida
in complessive € 9.000,00 per compensi, oltre il 15% per
spese forfettarie, I.V.A. e C.A.P. ";
il predetto giudice, come si legge nell’ordinanza citata"
ha ritenuto al riguardo che:
“1. le osservazioni e deduzioni della ricorrente relati-
vamente al licenziamento quale atto sorretto da motivo
ritorsivo ed illecito, per la strategia di COLDIRETTI di
occupare tutti gli incarichi di rilievo nel settore della Bo-
nif‌ica e/o per ritorsione nei confronti della condotta della
dott. B. e/o, in ogni caso, per discriminazione evidente
della stessa, sia pure alla luce della attuale cognizione
sommaria, sembrano sostanzialmente e in massima par-
te corrette, condivisibili e dimostrate, laddove le opposte
considerazioni e produzioni della resistente non appaio-
no idonee a dimostrare la legittimità del licenziamento.
Si nota incidentalmente che non sembra un caso che la
società resistente abbia mostrato seria volontà concilia-
tiva e che solo la, se pur legittima, forte ostinazione della
ricorrente (che in realtà ha dimostrato di non avere vo-
lontà conciliativa, pretendendo di ottenere il massimo o,
comunque, ancora di più, a livello economico, delle 19
mensilità (lorde) proposte ed accettate dalla resistente),
ha precluso la conciliazione.”;
nel provvedimento assunto dal giudice del Lavoro di
Bologna, si legge altresì che "la dott.ssa B., come risulta
dalle dichiarazioni testimoniali di C. e T. e Z., evidenziò
ai funzionari della Regione alcune possibili irregolarità
del Consorzio di Bonif‌ica di Piacenza, presieduto da Z., di
COLDIRETTI e, come si evince dalle stesse dichiarazioni,
avrebbe segnalato qualunque altra irregolarità avesse rile-
vato. In particolare segnalò:
a. il preventivato contributo di f‌inanziamento di opere
private, che aveva portato ad ipotizzare il commissaria-
mento del Consorzio (doc. 33 bis, 33 ter, 34, 34 bis, 34 ter
fasc. ricorrente e dichiarazioni testimoniali);
b. l’illegittimo aumento dei contributi minimi (doc. 35
fasc. ricorrente e dichiarazioni testi).”;
un’ulteriore irregolarità era stata commessa dal Con-
sorzio di Bonif‌ica di Piacenza ovvero l’avere organizzato
un evento per l’inaugurazione “Agazzano Battibò”, la cui
spesa di € 48.000,00 è stata incongrua mente def‌inita tra
le spese generali dell’intervento f‌inanziato dal Ministero
delle Politiche Agricole e forestali”. Ed ancora, riferendosi
sempre al Presidente del Consorzio di Bonif‌ica di Piacen-
za: "Nel momento in cui risulta accertata da parte di Z
quantomeno una notevole disinvoltura nella applicazione
delle regole, se non una tendenza alla loro violazione, con
possibile spreco di denaro pubblico, è evidente che il de-
siderio di affrontare la questione del personale “a partire
dal Direttore”, così pedantemente attento alle regole e non
manipolabile, assume un signif‌icato diverso.";
il teste H .... , dipendente della Regione Emilia-Roma-
gna, ha confermato la vicenda del possibile commissaria-
mento del Consorzio di Piacenza: "con la B. e con G. .... si
ventilò, in relazione alla vicenda di cui alla delibera citata,
trattandosi di situazione contro le norme, la possibilità di
commissariamento del ......... di Piacenza, cosa che non
sarebbe certo toccato a me disporre, ma che avevo onere
eventualmente di segnalare. La situazione venne risolta
in quanto, previa anche mia sollecitazione, la Regione
scrisse una lettera intimando la modif‌ica della situazione,
che avvenne”. Detto funzionario ha altresì confermato la
"vicenda dell’aumento dei contributi minimi da 14 a 18”,
ha precisato di avere “parlato con l’Assessore ....... della
possibilità o ipotesi di commissariamento del ........... come
doveroso da parte mia in quella situazione.”;
se i fatti siano noti alla Giunta Regionale e quale ne
sia il giudizio, anche in relazione alle imminenti elezioni
per il rinnovo degli organi dei Consorzi di Bonif‌ica della
Regione, atteso che il quadro sopra descritto, mostra si-

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