DELIBERAZIONE 29 maggio 2008 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 220/CP/2008).

Capo I

Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

IL PRESIDENTE

Il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 28-29 maggio 2008;

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Visto l'art. 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Vista la deliberazione n. 8/CP/08 del 16 gennaio 2008 con la quale e' stato approvato il Regolamento interno del Consiglio di presidenza;

Vista la deliberazione n. 132/CP/08 del 17 aprile 2008 con la quale sono state apportate delle modifiche alla precedente deliberazione n. 8/CP/08 del 16 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno procedere ad una modifica del comma 6 dell'art. 21;

Ha approvato la seguente deliberazione:

Art. 1.

S e d e

  1. Il Consiglio di presidenza ha sede presso la sede centrale della Corte dei conti e puo' tenere adunanze anche in altre sedi della Corte.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 2.

    Insediamento

  2. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal Presidente della Corte entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

  3. Nella stessa seduta il Consiglio: verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti; conosce dei reclami attinenti alle elezioni anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.

  4. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

  5. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continuera' ad espletare le proprie funzioni fino alla data di emanazione del decreto di costituzione del nuovo Consiglio.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 3.

    Incompatibilita'

  6. Prima della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) della legge 13 aprile 1988, n. 117, debbono presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione della inesistenza di attivita' suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti. In caso di sopravvenienza di attivita' del genere, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.

  7. Il Consiglio, ove rilevi l'esistenza di incompatibilita', anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il Presidente, ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere.

  8. I magistrati eletti possono assumere incarichi extra-giudiziari, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995, con delibera adottata a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di presidenza.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 4.

    Presidente aggiunto

  9. Il Presidente aggiunto, di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni a questi attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

  10. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Presidente aggiunto se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta e' assunta, per la durata dell'assenza del Presidente aggiunto, dal magistrato piu' anziano in ruolo.

  11. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Presidente aggiunto.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 5.

    Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta

  12. I magistrati che perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione.

  13. Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni: in tal caso, per i requisiti di eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.

  14. Nel caso di cessazione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova elezione.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 6.

    Posizione dei componenti del Consiglio

  15. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'.

  16. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al Presidente seguono il Presidente aggiunto, il Procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento, gli altri componenti in ordine di ruolo.

  17. Il carico di lavoro dei magistrati eletti e' ridotto fino alla misura del 50% salvo che gli interessati vi rinuncino. I capi degli Uffici, su indicazione del Consiglio di presidenza, adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 7.

    Organizzazione del Consiglio

  18. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria nonche' dell'Ufficio studi e documentazione, dotati di strutture e di personale adeguati.

  19. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.

  20. Il Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie di entrambi gli Uffici e le forme di coordinamento con le funzioni del Segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte.

  21. In ogni caso, spetta all'Ufficio di Segreteria di:

    1. assistere, ove richiesto, il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;

    2. curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del Consiglio;

    3. curare la diffusione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'Ufficio Stampa della Corte.

  22. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nonche' il contenzioso relativo agli atti del Consiglio. Cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti la Corte dei conti; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.

  23. Ciascun componente, oltre il necessario supporto tecnico e logistico, puo' avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di un impiegato, anche a tempo pieno, individuato d'intesa con il Segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 8.

    Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione

  24. L'Ufficio di segreteria e' diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

  25. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto altro magistrato.

  26. Nella seduta di insediamento del Consiglio, il Presidente, il Presidente aggiunto ed il Procuratore generale sottopongono al Consiglio tre nomi ciascuno, di cui uno per la Direzione, uno per la Vicedirezione dell'Ufficio di segreteria e uno per la Direzione dell'Ufficio studi del Consiglio di presidenza, allegandone i curricula. I componenti del Consiglio possono proporre altri nomi, allegandone i curricula.

  27. I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal Consiglio a maggioranza dei ^2/ 3 dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta nelle due votazioni successive e possono essere revocati in qualsiasi momento con le stesse maggioranze. La durata della loro assegnazione non puo' eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, cosi' come normativamente previsto per i componenti eletti.

  28. Il carico di lavoro dei magistrati addetti all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Studi e' ridotto fino alla misura del 50%, salvo che gli interessati vi rinuncino. I capi degli Uffici, su indicazione del Consiglio di presidenza, adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti.

  29. I magistrati addetti all'Ufficio di segreteria ed all'Ufficio Studi possono assumere incarichi extra-giudiziari autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995, con delibera adottata a maggioranza dei ^2/ 3 dei componenti del Consiglio di presidenza.

  30. Agli uffici di cui al comma precedente e' assegnato, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio di presidenza su proposta dei magistrati preposti agli uffici medesimi.

    Capo I

    Sede, costituzione ed organizzazione del Consiglio

    Art. 9.

    Spese di funzionamento

  31. Con delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici di cui...

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