Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Viste le delibere assunte nelle sedute del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 19 dicembre 2003 e 15 gennaio 2004;

E m a n a:

Art. 1.

Sede e segretario del Consiglio di Presidenza

  1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha sede in Roma.

  2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell'organizzazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. A tale scopo e' costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra i magistrati della giustizia amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale.

  3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di insediamento del Consiglio.

  4. E' nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

  5. In caso di assenza e' sostituito in questa funzione dal magistrato piu' anziano in ruolo tra i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza.

  6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il segretario generale e i segretari delegati della giustizia amministrativa. La presenza del segretario generale o di un segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.

  7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del verbale del Consiglio di Presidenza.

    Capo I Disposizioni generali

    Art. 2.

    Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza

  8. L'ufficio del Consiglio di Presidenza e' articolato in una struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica.

  9. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'ufficio.

    Capo I Disposizioni generali

    Art. 3.

    Carico di lavoro componenti togati

  10. I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la stessa funzione.

  11. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione e' non superiore alla meta'.

  12. L'assegnazione ridotta puo' essere concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.

    Capo II Costituzione del Consiglio

    Art. 4.

    Insediamento del Consiglio

  13. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

  14. Il Presidente nomina una Commissione per la verifica delle elezioni dei componenti il Consiglio, composta da tre membri: un magistrato del Consiglio di Stato, uno dei Tribunali amministrativi regionali ed uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente.

  15. Il Presidente, quindi, sospende la seduta e convoca immediatamente la Commissione per la verifica.

  16. La Commissione riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilita' da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonche' sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.

  17. Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.

  18. Subito dopo aver compiuto la verifica sulla sua composizione il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

  19. E' proclamato eletto colui che abbia ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione, e, se necessario, a terza votazione, nella quale e' proclamato eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

    In caso di parita' dei voti nella terza votazione, si procede alla votazione di ballottaggio. E' proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' anche in questa votazione e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.

    Capo II Costituzione del Consiglio

    Art. 5.

    Presidente

  20. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione connessa a tale attribuzione.

  21. Nell'esercizio delle sue funzioni e' assistito dall'ufficio del Consiglio di Presidenza.

    Capo II Costituzione del Consiglio

    Art. 6.

    Vice presidente

  22. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il vice presidente ne esercita tutte le funzioni.

  23. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio da lui presieduta, il vice presidente debba allontanarsi temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza e' assunta dal componente eletto dal Parlamento piu' anziano di eta'.

  24. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice presidente, comunicata alla segreteria del Consiglio, il componente di cui al comma precedente apre la seduta e ne assume la presidenza.

    Capo II Costituzione del Consiglio

    Art. 7.

    Componenti supplenti

  25. I componenti supplenti partecipano con diritto di parola alle sedute delle Commissioni e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi del medesimo gruppo concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto di voto. In tale caso la supplenza e' assunta dal componente piu' votato nel medesimo gruppo di appartenenza.

  26. In caso di decadenza di un componente effettivo il supplente, individuato ai sensi del comma precedente, lo sostituisce sino alla proclamazione del nuovo effettivo.

    Capo II Costituzione del Consiglio

    Art. 8.

    Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute

  27. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilita' o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.

  28. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.

    Capo II Costituzione del Consiglio

    Art. 9.

    Competenze del Consiglio

  29. Il Consiglio esercita le seguenti competenze

    1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; 3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali; 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 31 della legge 27 aprile 1982, n. 186; 5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato; 6) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, designa i magistrati titolari ed i magistrati supplenti componenti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato; 7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni; 8) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.

  30. Esso inoltre delibera

    1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale; 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi; 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi; 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda; 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; 7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali; 8) sul collocamento fuori ruolo.

  31. Il Consiglio di Presidenza puo' disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.

  32. Il Consiglio inoltre

    1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982...

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