DECRETO 17 giugno 2011 - Approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita'' dell''Agenzia industrie difesa. (11A12004)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il Capo VII, Sezione I, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, e, in particolare, l'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), il quale prevede che il Direttore dell'Agenzia predispone e propone per l'approvazione del Ministro della difesa il regolamento interno di amministrazione e contabilita' ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001 di approvazione del regolamento interno in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia industrie difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2001 di approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia industrie difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa;

Ravvisata la necessita' di aggiornare il richiamato regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia industrie difesa per adeguarlo alle intervenute disposizioni in materia di contabilita' e di controllo di gestione, nonche' di assicurare una piu' efficiente ed efficace gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia industrie difesa;

Decreta:

Art. 1

  1. E' approvato l'unito regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia industrie difesa.

  2. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2001, citato in premessa, e' abrogato.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro della difesa

La Russa I l Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Allegato
Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Contenuto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento di amministrazione e contabilita' disciplina, sotto gli aspetti amministrativi e contabili, i compiti dell'Agenzia industrie difesa, di seguito denominata Agenzia, e delle unita' produttive a essa affidate in gestione.

  2. Prevede le disposizioni in materia di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, stabilendo un sistema di scritture contabili idonee a rappresentare i fatti amministrativi di natura economica e finanziaria, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei costi e dei ricavi, delle uscite e delle entrate, nonche' delle conseguenti modificazioni del patrimonio dell'Agenzia, attraverso la formazione del rendiconto di gestione e la relazione esplicativa a corredo.

  3. L'ambito di applicazione, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 136, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e 141, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, riguarda:

    a) i programmi triennali di attivita' dell'Agenzia, accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;

    b) il bilancio annuale di previsione che si identifica nel budget di esercizio e il relativo programma di attivita';

    c) le scritture contabili analitiche per ogni unita' produttiva;

    d) il bilancio consuntivo;

    e) la gestione del patrimonio;

    f) i contratti attivi e passivi;

    g) la tesoreria.

  4. Stabilisce, altresi', principi e metodi di controllo di gestione, finalizzati al miglioramento dei risultati delle organizzazioni e idonei a garantire il buon andamento, nonche' la trasparenza delle funzioni e delle attivita' di competenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto delle norme introdotte, in materia di controllo interno e verifica dei risultati, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

    Art. 2.

    Valutazione dei risultati della gestione

  5. La valutazione dei risultati di gestione avviene attraverso:

    a) la vigilanza del Ministro della difesa, di seguito denominato Ministro, di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e, in particolare, attraverso la stipula di apposite convenzioni triennali ai sensi dell'art. 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, tra il Ministro e il Direttore generale dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore;

    b) il controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti di cui all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

    c) il controllo del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 138, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

    d) il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati svolto dall'ufficio di controllo di gestione e dall'organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Titolo II

BUDGET DI ESERCIZIO

Art. 3.

Esercizio e gestione finanziaria

  1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia, come disposto dall'art. 141, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

  2. Nell'ambito della pianificazione economica-finanziaria di Agenzia sono predisposti e proposti all'approvazione del Ministro i seguenti documenti:

    a) il programma triennale di attivita' dell'Agenzia, a carattere scorrevole, accompagnato da un documento programmatico di bilancio su base triennale, da aggiornare annualmente;

    b) il programma annuale di attivita' e il budget di esercizio.

  3. I documenti riportati alle lettere a) e b) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio a cui sono riferiti.

    Art. 4.

    Programma triennale di attivita'

  4. Il programma triennale di attivita' dell'Agenzia descrive le linee guida strategiche e gli obiettivi che essa intende perseguire e illustra le caratteristiche di ciascun programma proposto dai capi unita', che rappresentano i centri di responsabilita'. In particolare, la relazione deve contenere per ciascun programma:

    a) la descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire in termini di bilancio, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia;

    b) l'indicazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche, sia interne che esterne all'Agenzia, che sono impiegate in fase di attuazione del programma;

    c) l'individuazione delle entrate necessarie per la realizzazione del programma;

    d) l'ammontare della spesa prevista, con riferimento a ogni attivita';

    e) l'indicazione delle finalita' che si intendono perseguire sulla base delle capacita' o potenzialita' produttive interne, nonche' le azioni commerciali che sui vari prodotti si intendono sviluppare sulla base delle prevedibili commesse pubbliche e di quelle acquisibili sul mercato.

  5. I documenti di bilancio sono:

    a) il programma triennale di attivita' dell'Agenzia;

    b) il conto economico dell'ultimo esercizio approvato;

    c) lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio approvato;

    d) il rendiconto finanziario preconsuntivo dell'ultimo esercizio approvato.

  6. Al programma triennale di attivita' dell'Agenzia e' allegata una relazione nella quale sono illustrati gli interventi in corso di realizzazione, quelli programmati e i relativi aggiornamenti.

    Art. 5.

    Programma annuale di previsione

  7. Il programma triennale di attivita' rappresenta anche il programma di attivita' operativo per il primo esercizio del triennio. I dati del primo anno di attivita', riportati sul programma triennale, devono contenere anche le seguenti ulteriori indicazioni:

    a) i responsabili dell'attuazione dei programmi;

    b) le iniziative, suddivise per forma giuridica, che l'Agenzia intende promuovere attraverso la costituzione di societa', consorzi, raggruppamenti di impresa o altre forme associative, o alle quali intende partecipare per potenziare la missione istituzionale e per l'inserimento sul mercato delle unita' produttive affidatele in gestione.

    Art. 6.

    Modalita' di predisposizione del programma triennale di attivita' e relativo budget di esercizio

  8. Il programma e' elaborato dai capi unita', secondo le linee strategiche individuate dalla struttura direzionale centrale dell'Agenzia, di seguito denominata struttura centrale, che sono emanate entro il 30 giugno di ogni anno.

  9. I capi unita' preparano il programma triennale di attivita' dell'Agenzia e il budget di esercizio della propria unita' produttiva specificando:

    a) i programmi che si intendono attuare nell'ambito delle linee strategiche di cui al comma 1;

    b) le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi in relazione alle determinazioni della spesa necessaria alla loro realizzazione.

  10. La struttura centrale acquisisce i programmi e i budget di esercizio di ciascuna unita' produttiva, analizza la coerenza con le linee strategiche, accerta la compatibilita' finanziaria; redige una prima bozza del programma triennale e del relativo bilancio programmatico consolidato dell'Agenzia. I bilanci preventivi delle singole unita' produttive e quello consolidato sono proposti al Direttore per la successiva approvazione del Ministro.

  11. Qualora il fabbisogno finanziario non sia compatibile con le disponibilita' dell'Agenzia, la struttura centrale fornisce le linee guida da seguire per la rielaborazione del programma.

  12. Il Direttore propone il programma triennale di attivita' dell'Agenzia e il relativo bilancio programmatico, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Collegio dei revisori dei conti, che redige la relazione entro i successivi quindici giorni...

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