DELIBERAZIONE 26 giugno 2002 - Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento. (Deliberazione n. 9/02/CIR)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"; Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale e' stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; Vista la delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service provider portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999; Vista la delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000; Vista la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, e successive modificazioni; Sentita in audizione la societa' Telecom Italia; Sentite in audizione le Associazioni degli internet service provider @IIP ed Assoprovider; Sentite in audizione, a seguito della nota del 21 maggio 2002, le societa' Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., Edisontel S.p.a., Fastweb S.p.a., Planetwork S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.; Visti gli atti del procedimento; Considerato che la legge 8 aprile 2002, n. 59, "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet", all'art. 1, comma 1, dispone che: "Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo...

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