L'azione delle organizzazione internazionali in materia di pirateria marittima

AutoreAntonio Leandro
Pagine121-140
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ANTONIO LEANDRO
Professore aggregato di diritto internazionale privato
II Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
L’AZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
IN MATERIA DI PIRATERIA MARITTIMA*
SOMMARIO: 1. La collaborazione tra gli Stati nella lotta alla pirateria e le specifi-
cità del caso somalo. - 2. L’intervento del Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite. Obiettivi delle risoluzioni. L’eccezione alle regole contenute
nella convenzione di Montego Bay. Determinazione esatta di tale eccezione.
- 3. Le operazioni avviate dalle organizzazioni e dalle coalizioni internazio-
nali. - 4. L’esercizio della giurisdizione penale sui pirati e la necessità di
una collaborazione degli Stati costieri vicini alla Somalia. - 5. La tutela dei
diritti fondamentali e cenno alle problematiche riguardanti la responsabilità
delle organizzazioni per illeciti commessi nel corso delle operazioni.
1. La collaborazione tra gli Stati nella lotta alla pirateria e le
specificità del caso somalo
La relazione verte sul ruolo delle organizzazioni internazionali
nella lotta alla pirateria avendo riguardo alle attività da tempo in
corso al largo della Somalia. Si tratta, infatti, oltre che della princi-
pale e attuale vicenda di pirateria che incide sulla libertà di naviga-
zione in una rotta assai frequentata da navi commerciali di svariati
Stati, ivi compresi quelli membri dell’Unione europea, anche di un
fenomeno che vede coinvolte numerose organizzazioni internazio-
nali in ragione dei diversi problemi che esso genera sul piano degli
interessi della Comunità internazionale.
Basti pensare che gli atti di pirateria e di rapina contro le navi,
da un lato, ostacolano in quella zona la consegna di aiuti umanitari
alla Somalia e mettono in pericolo la sicurezza delle rotte marittime
* Lo scritto è aggiornato al 16 ottobre 2009.
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commerciali, la navigazione internazionale in generale e le attività
di pesca; dall’altro, aggravano la crisi di un zona già caratterizzata
dalle presenza di numerosi e continui fattori di instabilità nei quali
il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha scorto una minac-
cia alla pace e alla sicurezza internazionale1. La vicenda somala si
caratterizza, in altri termini, per la presenza di problemi che vanno
al di là del «mero» pericolo per la libertà dei mari alla cui salva-
guardia tende, secondo il diritto internazionale classico, il contrasto
alla pirateria. Altri relatori si occupano del tema generale del con-
trasto alla pirateria nel diritto internazionale contemporaneo e della
tipologia degli atti che ne sono oggetto, ma nondimeno giova ricor-
dare, sia pur sinteticamente, gli elementi costitutivi dell’atto di pi-
rateria e i mezzi di lotta ad esso predisposti dalla convenzione di
Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (d’ora in-
nanzi «convenzione di Montego Bay»2) per cogliere i reali aspetti
di novità che contraddistinguono il caso somalo e le reazioni con-
certate nell’ambito di organizzazioni internazionali.
L’atto di pirateria è definito dall’art. 101 della convenzione di
Montego Bay come «ogni atto illecito di violenza o di sequestro, od
ogni atto di rapina commesso a fini privati dall’equipaggio o dai
passeggeri di una nave o di un aeromobile privato, e rivolti: i)
nell’alto mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone
o beni da essi trasportati; ii) contro una nave o un aeromobile, con-
tro persone o beni, in un luogo che si trovi fuori dalla giurisdizione
di qualunque Stato» (a), nonché come «ogni atto di partecipazione
volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso
nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o
1 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha rilevato come la pirateria,
e i suoi proventi, abbiano un ruolo importante nel finanziamento di gruppi armati
in violazione dell’embargo di armi stabilito dallo stesso Consiglio con ris.
733(1992) del 23 gennaio 1992 e varie volte modificato ed emendato: cfr., tra
altre, la ris. 1844 (2008) del 20 novembre 2008, con la quale il Consiglio invita
gli Stati a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere la vendita
di armi e congelare i proventi di essa. Tutte le risoluzioni del Consiglio di sicu-
rezza prese in considerazione nel presente lavoro sono consultabili nel sito
www.un.org./Docs/sc.
2 In vigore sul piano internazionale dal 16 novembre 1994 e, per l’Italia, dal
13 gennaio 1995.

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