Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro...

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE sopra citata;

Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di recepimento della direttiva 2001/106/CE sopra citata;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunita' europee in data 5 luglio 2005, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2185 ex articolo 226 del Trattato CE, in ordine al non compiuto recepimento della Direttiva 2001/106/CE nell'ordinamento italiano, attuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;

Ritenuto necessario modificare la normativa di recepimento della Direttiva comunitaria 2001/106/CE, sopra citata, in conformita' alle osservazioni formulate dalla Commissione europea;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante ´Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitariª;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 357 del 9 gennaio 2006;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305

1. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal seguente: ´5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizioni di cui al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto di destinazioneª.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto e' aggiunto il seguente: ´1-bis. Le navi di cui al comma 1 sono sottoposte ad ispezione obbligatoria nel successivo porto di scaloª.

3. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto e' sostituito dal seguente: ´7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformita' per la societa' ovvero del certificato di gestione sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le autorita' competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali e' stato consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi, a sanatoria delle deficienze rilevate dall'autorita' che ha imposto il fermo, che la nave dispone dei certificati rilasciati conformemente al codice ISM.ª.

4. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto e' sostituito dal seguente: ´4. Avverso i provvedimenti di fermo di cui al precedente articolo 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui al successivo articolo 11 e' esperibile ricorso giurisdizionale o gerarchico da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia. A tal fine nei provvedimenti in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato per il tramite del comandante della nave, e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non determina l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento oppostoª.

5. Il punto 1 dell'Allegato III del decreto e' sostituito dal seguente: ´1. Navi contemplate nell'articolo 1, dell'Allegato I e nelle lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.ª.

6. La lettera d) al punto 5 della Parte C. dell'Allegato V del decreto e' sostituita dalla seguente: ´d) esercitazione antincendio con dimostrazione di tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;ª.

7. Il punto 1 dell'Allegato VIII del decreto e' sostituito dal seguente: ´1. Le informazioni pubblicate conformemente all'articolo 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:

  1. nome della nave;

  2. numero IMO;

  3. tipo di nave, stazza (GT);

  4. anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;

  5. nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;

  6. per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio;

  7. Stato di bandiera;

  8. la societa' o le societa' di classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati di classificazione;

  9. la societa' o le societa' di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;

  10. porto e data dell'ultima ispezione estesa indicando, se del caso, se sia stato imposto un provvedimento di fermo;

  11. porto e data dell'ultima visita speciale, indicando l'organismo che l'ha eseguita;

  12. numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;

  13. paese e porto di fermo;

  14. data in cui e' stato tolto il fermo;

  15. durata del fermo, in giorni;

  16. numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed espliciti;

  17. provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;

  18. quando alla nave e' stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;

  19. indicazione delle eventuali responsabilita' della societa' di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo;

  20. descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata autorizzata a recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.ª.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Roma, 2 febbraio 2006

    Il...

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