CIRCOLARE 3 febbraio 2005, n. 4 - Lavoro intermittente, articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Chiarimenti e indicazioni operative

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro All'INPS, direzione centrale ispettorato All'INAIL, direzione centrale ispettorato All'ENPALS, direzione generale servizio contributi e vigilanza All'INPGI, direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA, direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'ENASARCO, unita' organizzativa vigilanza e coordinamento All'Agenzia delle entrate direzione centrale accertamento e, per conoscenza

Comando Carabinieri ispettorato del lavoro Comando generale della guardia di finanza Alla direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro Al SECIN Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma di Trento Alla regione siciliana - assessorato lavoro e previdenza sociale - ispettorato regionale del lavoro

Premessa. In attuazione dell'art. 4 della

14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro e' stata introdotta nel nostro ordinamento una nuovatipologia di contratto denominato - in ragione della intermittenza o discontinuita' della prestazione lavorativa - «lavoro intermittente». Detta tipologia contrattuale

si presenta in una duplice versione, con o senza l'obbligo di corrispondere una indennita' di disponibilita', a seconda della scelta del lavoratore di vincolarsi o meno all'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Ad esso si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per il rapporto di lavoro subordinato, ma limitatamente ai periodi in cui il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa oggetto del contratto. Durante i periodi di inattivita' o di disponibilita', invece, tali norme non risultano essere applicabili e il lavoratore di conseguenza maturera' esclusivamente una indennita' di disponibilita' se e in quanto contrattualmente prevista.

Finalita' della nuova tipologia contrattuale e' quella di dare adeguata veste giuridica a prestazioni di lavoro discontinue e intermittenti, anche al fine di regolarizzare prassi esistenti e quantitativamente rilevanti di lavoro non dichiarato o comunque non regolare. Emblematico e', per esempio, il fenomeno del «lavoro a fattura», con l'emissione di semplici note o fatture a titolo di lavoro autonomo da parte di soggetti a cui e' in realta' richiesta una prestazione lavorativa a chiamata con caratteristiche tipiche del lavoro dipendente. Si tratta di prassi che ledono gravemente i diritti dei prestatori di lavoro e che risultano distorsive della stessa competizione corretta tra imprese.

Definizione e tipologie.

Il contratto di lavoro intermittente e' disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'art. 33 definisce il contratto di lavoro intermittente come quel contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui al successivo art. 34 e cioe'

1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulali da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale; 2) per periodo predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi del successivo art. 37; 3) in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero con lavoratori con piu' di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti dalla liste di mobilita' e di collocamento.

Si tratta dunque di una particolare tipologia di lavoro dipendente attivabile in ragione della ricorrenza di determinate condizioni oggettive, individuate come tali dai contratti collettivi ovvero dalla stesso decreto legislativo n. 276/2003 per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno e in via sperimentale, in ragione delle condizioni soggettive del prestatore di lavoro.

L'art. 40 inoltre prevede che, in assenza disciplina contrattuale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali «individua in via provvisoria e con proprio decreto... i casi in cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente». Tale intervento ministeriale e' peraltro rinvenibile nel decreto ministeriale 23 ottobre 2004 il quale ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attivita' indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Ambito di applicazione.

Il decreto legislativo n. 276 del 2003 ammette dunque, in via sperimentale, il ricorso al lavoro intermittente di tipo a-causale in funzione cioe' delle sole condizioni soggettive del prestatore di lavoro e, precisamente, con riferimento a

  1. giovani disoccupati e inoccupati con meno di 25 anni di eta' ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000 come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002; b) disoccupati con piu' di 45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.

    Ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro intermittente di tipo a-causale il concetto di disoccupato si desume dall'art. 1 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come moditicato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, la' dove fa riferimento alla «condizione del soggetto privo di lavoro, che sia...

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