L'intermediario in internet: nuove frontiere e nuove responsabilità

AutoreCamillo Sacchetto
Pagine385-412
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CAMILLO SACCHETTO
Docente di diritto dell’informatica
Università di Torino
L’INTERMEDIARIO IN INTERNET:
NUOVE FRONTIERE E NUOVE RESPONSABILITÀ
1. Premessa
All’interno dell’“ambiente digitale” non sono noti, né prede-
terminabili, i percorsi seguiti dalle informazioni che corrono lungo
la nervatura della Rete stessa e diviene impossibile determinare la
localizzazione fisica di chi si collega a internet, in quanto il colle-
gamento è possibile da ogni luogo del globo.
Il numero dei destinatari dei messaggi o delle potenziali dichia-
razioni contrattuali è – astrattamente e in via preventiva – illimita-
to, coincidendo con gli abitanti di tutti i Paesi, dai quali è possibile
entrare in connessione (praticamente, tutti i Paesi del mondo).
Non esistono, infine, barriere o frontiere fisiche che possano
delimitare l’ambito di operatività delle norme di un singolo ordi-
namento e offrire al navigatore la percezione del cambiamento del-
le regole cui è soggetto.
Il giurista, così come l’operatore economico, deve affrontare il pro-
blema dell’assenza di confini territoriali e di frontiere fisiche nel cd.
cyberspazio, riconsiderando, in maniera radicale, una serie di fattori.
Anzitutto, il potere dei governi locali di esercitare un controllo
sui comportamenti tenuti on-line; in secondo luogo, gli effetti dei
suddetti comportamenti su individui e cose; infine, sotto il profilo
fiscale, l’assenza di istituzioni intermediarie, per cui l’Amministra-
zione finanziaria non si può avvalere di quei “punti chiave” che co-
stituiscono meccanismi fondamentali per la riscossione di determi-
nate tipologie di redditi.
Per propria natura, il commercio elettronico non prevede una
localizzazione fisica dei cespiti e delle attività produttive di redditi
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né ha un organo di controllo centralizzato che permette di ricostruire
il percorso seguito dall’informazione. Inoltre, l’impossibilità di deter-
minare l’identità dell’operatore economico – chi opera nel commercio
elettronico può facilmente, e legalmente, fornire per le sue transazioni
un indirizzo svincolato dal luogo di residenza o di esercizio della pro-
pria attività – comporta la difficoltà per il fisco di determinare il titola-
re di un sito Web e, di conseguenza, l’impossibilità di attribuirgli il
reddito relativo all’attività economica svolta su internet.
Prima di valutare e analizzare le possibili alternative di disci-
plina e regolamentazione relative alla materia in questione, si repu-
ta necessario descrivere i principali elementi che costituiscono l’og-
getto del presente contributo: le tipologie dei nuovi contratti del
commercio elettronico (in particolare le aste on line), la responsabi-
lità del cd. intermediario distributivo, la tutela del consumatore di-
gitale e i problemi applicativi nel regime di tassazione.
2. Nuovi contratti: in particolare le aste on line
2.1 La nozione di commercio elettronico
Con l’espressione contratti del commercio elettronico ci si riferi-
sce ai soli contratti le cui fasi, prenegoziale e negoziale, si svolgono
attraverso un sito internet predisposto al fine specifico di commercia-
lizzare determinati beni, con esclusione di quelli conclusi a mezzo po-
sta elettronica o altra tipologia di comunicazione. Il commercio elet-
tronico è stato definito in ambito europeo già nel 1997, attraverso la
Direttiva 2000/31/CE, come “lo svolgimento di attività commerciali
per via elettronica. Basato sull’elaborazione e sulla trasmissione di
dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso
comprende attività disparate, quali commercializzazione di beni e
servizi per via elettronica, distribuzione on line di contenuti digitali,
effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di
fondi, compravendite di azioni, vendite all’asta”. Tale direttiva è
stata attuata in Italia con il d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003.
Fare commercio elettronico, oggi, significa adeguare il proprio
business a un insieme di disposizioni giuridiche eterogenee, che susci-

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