L'intervento dell'interessato nel procedimento per la sospensione della patente solo in funzione di prova decisiva (secondo una recente discutibile decisione del consiglio di stato)

AutoreSilvana Giambruno
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@1. La comunicazione del procedimento in funzione partecipativa

È noto a tutti che nel linguaggio giuridico il termine ´processoª è riservato a quelle sequenze di atti, a quegli itinera che vedono coinvolto l'organo della giurisdizione. È, altresì, noto, tuttavia, che anche il c.d. procedimento, iter da cui l'organo della giurisdizione rimane assente e che coinvolge esclusivamente autorità di tipo amministrativo, spesso gode e si appropria di quelle che sono le garanzie processuali, non foss'altro perché anche nel procedimento si tratta di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, al cui titolare competono gli opportuni strumenti di garanzia.

In quest'ottica, non deve riuscire troppo difficile accettare che alcuni dei principi posti dall'art. 111 Cost. a tutela del c.d. ´giusto processoª si applichino anche al procedimento amministrativo.

Basta, così, ricordare che l'art. 111 Cost., proprio nel delineare i caratteri fondamentali del giusto processo, pone l'accento sull'esigenza che in ogni attività diretta alla pronuncia di un determinato provvedimento nei confronti di un determinato soggetto venga realizzato il ´contradittorioª. Concetto questo che, nelle sue linee essenziali, evoca l'idea della partecipazione contemporanea e contrapposta di tutti gli interessati alla formazione di quel provvedimento.

D'altra parte, già da tempo gli studiosi di diritto amministrativo hanno maturato il convincimento che occorre fornire alla Pubblica amministrazione una serie di principi generali e un'adeguata normativa sul procedimento che consenta di passare da un'amministrazione di tipo ´monologicoª ad una di tipo ´dialogicoª (BETTINI, La partecipazione amministrativa, Milano 1973, 41).

Ora, è chiaro che il contradittorio può efficacemente realizzarsi nella misura in cui viene assicurato l'intervento al processo delle parti: ed è lapalissiano che le parti, per poter intervenire al processo, devono essere ´informateª della sua esistenza, quindi del suo avvio.

Lo stesso art. 111 Cost. stabilisce che ´la legge assicura che nel processo penale la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile informata...ª. Nulla è detto circa gli altri tipi di processi - tanto meno circa il procedimento amministrativo, in cui pure si discute di situazioni giuridiche soggettive - e che si possono considerare ´giustiª, o - se si preferisce - ´equiª, solo se il soggetto della cui situazione si discute sia stato messo in condizione di parteciparvi.

Il nostro legislatore, in verità, appare da tempo sensibile a questa problematica. Tant'è che già nel 1990, con l'art. 7 della legge n. 241, si è preoccupato, attraverso la previsione di una forma di comunicazione del procedimento amministrativo in funzione partecipativa, di assicurare la presenza dei soggetti interessati al procedimento stesso, disponendo che l'avvio del procedimento venga loro, appunto, comunicato a norma dell'art. 8 della stessa legge.

È chiaro che, con tale previsione, si è inteso garantire innanzitutto il profilo del contradittorio con gli interessati al procedimento, ai quali viene in tal modo assicurata una tutela in...

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