Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita' di trasporto realizzata in Italia, in relazio...

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);

Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito richiamati come: interconnettori), impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/04), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:

  1. l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacita', dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nonche', in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato;

  2. con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

    Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04, che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia di una quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale diritto e' accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorita', che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente;

    Vista la comunicazione in data 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa alle modalita' di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE;

    Visto il Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;

    Ritenuto opportuno, emanare un unico decreto ministeriale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, dell'art. 1 della legge n. 239/2004, per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria, relativamente alla realizzazione di interconnettori, di gasdotti di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea e di terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti, rinviando a un successivo provvedimento:

  3. la disciplina relativa ai casi di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e del potenziamento degli stoccaggi esistenti;

  4. i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04, e al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;

  5. i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/04, in base ai quali l'Autorita' definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18.

    Decreta:

    Art. 1.

    Campo di applicazione

    1. Il presente decreto stabilisce i principi e le modalita', ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio di un'esenzione, per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di un nuovo interconnettore tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione...

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