Le Intercettazioni Negli Stati Uniti D'America

AutoreVittorio Fanchiotti
Pagine6-11
6
dott
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
LE INTERCETTAZIONI NEGLI
STATI UNITI D’AMERICA
di Vittorio Fanchiotti
SOMMARIO
1. La presunta inconoscibilità dei dati sulle intercettazioni
negli U.S.A. 2. Il contesto normativo delle intercettazioni. 3.
Le modalità di effettuazione e di utilizzazione delle intercet-
tazioni. 4. I dati statistici. 5. Costi e “benef‌ici” delle inter-
cettazioni. 6. Le diff‌icoltà di una comparazione con l’ordina-
mento italiano. 7. Una peculiarità del sistema d’oltreoceano:
l’“impermeabilità” del contenuto delle intercettazioni.
1. La presunta inconoscibilità dei dati sulle intercetta-
zioni negli U.S.A.
Nel dibattito relativo alle intercettazioni nell’ordina-
mento italiano si è spesso sottolineato come non fosse pos-
sibile effettuare un raffronto con la realtà statunitense, a
causa di una presunta assenza di dati statistici che potes-
sero confortare o mettere in dubbio l’afferenza e l’impor-
tanza del ricorso oltreoceano a tale strumento nella lotta
alla criminalità, specialmente a quella organizzata.
Nel 2012 l’EURISPES, un ente di ricerca “accreditato”
e presumibimente attendibile, ha reso l’esigenza di un si-
mile confronto più pressante con la pubblicazione dei dati
relativi al triennio 2008-2010, ottenuti elaborando quelli
forniti dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero
della giustizia, (1) dai quali è emerso un uso estesissimo
dello strumento: 181 milioni di intercettazioni la media
annuale. In particolare nel 2010 le utenze intercettate
sono state 139.051, con una media di 26 “eventi telefoni-
ci” giornalieri per utenza, mentre la durata media delle
operazioni è stata di cinquanta giorni: se ne deduce che
il totale degli “eventi” registrati raggiunga la cifra sopra
riportata. “Tuttavia” - avverte il rapporto- “è importante te-
nere conto che non si sta parlando unicamente di conver-
sazioni, ma più in generale di “eventi” telefonici: chiamate
in entrata, chiamate in uscita, chiamate senza risposta,
messaggistica e localizzazioni. Una serie di informazioni
considerate dai cittadini ugualmente sensibili”, anche se
non pare del tutto corretto usare come parametro quello
degli “eventi telefonici” che pone sullo stesso piano le con-
versazioni realmente intercorse tra i soggetti intercettati,
le chiamate rimaste senza risposta e le “localizzazioni”,
che non sembrano poter essere “considerate dai cittadini
ugualmente sensibili”, senza fornire le relative percentua-
li sul totale degli eventi: l’effetto certo è quello di creare
allarmismo.
Il rapporto dà inoltre conto che dal 2006 al 2010 il nu-
mero dei “bersagli/utenze” intercettate è aumentato del
22%.
2. Il contesto normativo delle intercettazioni
La disciplina delle intercettazioni negli Stati Uniti ha
conosciuto una storia del tutto peculiare sotto il prof‌ilo
delle garanzie costituzionali in materia, dal momento che
necessariamente ha dovuto trovare uno spazio all’interno
del Bill of Rights, la summa dei diritti soggettivi di rango
costituzionale, rimasta immutata dal 1791 ad oggi. La di-
sciplina in esame è stata inserita, dopo un cammino piut-
tosto tortuoso, nell’ambito del IV Emendamento, relativo
a perquisizioni e sequestri, assoggettati, salvo eccezioni,
all’esistenza di un’autorizzazione del giudice, in presenza
di una probable cause che ne giustif‌ichi la ragionevolezza.
Solo nel 1967, infatti, la Corte suprema federale ha ri-
conosciuto che l’Emendamento in questione, di cui pochi
anni prima aveva sancito l’operatività anche a livello sta-
tale (2), mira a tutelare non soltanto l’inviolabilità della
proprietà privata, ma ogni legittima aspettativa di privacy.
(3) Un anno dopo il Congresso, alla luce del IV Emenda-
mento, nell’ambito di un provvedimento legislativo di am-
pia portata, l’Omnibus Crime Control and Safe Streets Act
(4) ha inserito un titolo (il Titolo III), noto anche come
Jenks Act, relativo alla disciplina generale delle intercet-
tazioni applicabile sia in campo federale sia statale. In
quest’ottica si prevede che, nell’ordinamento federale,
l’U.S. Attorney General, corrispondente, grosso modo, al
nostro Ministro della Giustizia, direttamente o delegando
un suo sottoposto, autorizzi l’invio della richiesta per ef-
fettuare un’intercettazione, proveniente da un organo in-
vestigativo, ad un giudice federale cui spetta emettere un
intercept order qualora il mezzo di indagine in questione
sia necessario per la ricerca di prove relativamente a de-
terminati reati, espressamente elencati. Analogamente, se
la legge statale lo consente (ma sei Stati non prevedono
il potere di effettuare intercettazioni (5)), un prosecutor,
cioè un organo dell’accusa, può rivolersi ad un giudice
statale perché autorizzi l’intercettazione, consentita per
qualsiasi reato la cui pena detentiva superi un anno. Solo
in caso di urgenza, ma limitatamente alle ipotesi di im-
minente pericolo di morte o di “lesioni gravissime” nei
confronti di qualsiasi persona o di attività di cospirazione
contro la sicurezza dello Stato e nelle indagini sulla crimi-
nalità organizzata, la polizia può effettuare di sua iniziati-
va intercettazioni, la cui richiesta di autorizzazione dovrà
pervenire al giudice entro le 48 ore dall’inizio delle stesse,
le quali, in attesa del provvedimento giudiziario, potranno
continuare f‌ino al raggiungimento del loro scopo. Al di fuo-
ri di tali ipotesi, ogni intercettazione è inutilizzabile nel
processo - salvo il consenso del soggetto intercettato - e
costituisce un reato. Originariamente l’Act prevedeva il
potere del Presidente degli Stati Uniti di ordinare inter-
cettazioni al f‌ine di ottenere informazioni utili alla sicu-
rezza dello Stato, materia che nel 1978 è stata “scorporata”
dal Titolo III per essere inserita nel Foreign Intelligence
Surveillance Act (F.I.S.A.). Nel 1986 è stato poi emanato
l’Electronics Communications Privacy Act che ha inserito

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