Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attivita' produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

175; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1, che prevede la possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero delle attivita' produttive, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria e del nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Acquisito il parere della competente commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso in data 14 gennaio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo

luglio 1999, n.

300

  1. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente

    2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di

    a) promuovere le politiche per la competitivita' internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; c) promuovere la concorrenza; d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitivita'; e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.

    .

  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i seguenti

    2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati

    a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti; b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

    303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi; c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore; d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale; e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.

    2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

    2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    .

    Avvertenza

    Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione

    Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    .

    Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    .

    - L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante

    Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

    , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente

    Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a

    a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.

    2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

    Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

    3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

    4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi

    a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti...

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