DELIBERAZIONE 20 settembre 2005 - Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 192/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 settembre 2005 Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attivita' di accertamento della

sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo

2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 192/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 settembre 2005; Visti

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990); la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/2004); la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/2004 e successive modifiche e integrazioni; Considerato che

con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorita' ha emanato il regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento); al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione fissando

l'avvio degli accertamenti

  1. per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005; b) per gli impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre 2005; c) per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006; il differimento di un anno dei termini di cui al precedente alinea per distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000; sono pervenute all'Autorita' numerose segnalazioni da parte di clienti finali in attesa di ottenere l'attivazione della fornitura di gas che hanno evidenziato tra l'altro

    i tempi eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas i moduli e le istruzioni per la loro compilazione ai fini della documentazione da sottoporre ad accertamento ai sensi del regolamento.

    l'opportunita' di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione postale, per l'invio da parte del venditore di gas della documentazione di cui al precedente alinea; la mancanza di indicazioni chiare ed esaustive che evidenzino le motivazioni della incompletezza e le non conformita' riscontrate alle norme tecniche vigenti; la difficolta' di stabilire un contatto diretto tra 1'installatore e 1'accertatore al fine di pervenire rapidamente alla soluzione degli eventuali problemi incontrati nell'attivita' di accertamento; sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto 2005), Assogasliquidi (prot. n. 20260 del 14 settembre 2005), Confartigianato (prot. n. 17585 del 9 agosto 2005 e prot. n. 19884 del 9 settembre 2005), Associazione Artigiani di Brescia (prot. n.

    17225 del 4 agosto 2005) e di Italgas (prot. n. 17073 del 4 agosto 2005) che hanno evidenziato tra l'altro l'esigenza di

    prevedere con urgenza norme transitorie che, senza escludere la successiva attivita' di accertamento ai sensi del regolamento, consentano di attivare la fornitura di gas per le richieste di attivazioni alle quali non si e' ancora dato seguito a causa dell'incompletezza, in numerosi casi, della documentazione predisposta dagli installatori ed inviata dai clienti finali ai distributori; introdurre nel regolamento disposizioni relative agli installatori che subiscano un accertamento negativo o che non pongano la necessaria diligenza nella compilazione della documentazione di legge provocando in tal modo disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura di gas; indagare sulla corretta attuazione della deliberazione n.

    40/2004 da parte di distributori e venditori di gas al fine di evitare che alcuni di tali soggetti

  2. adottino comportamenti difformi dal regolamento e dalla legislazione vigente in tema di sicurezza con conseguenti difficolta' per gli installatori e disagi per i clienti finali in fase di attivazione della fornitura; b) attribuiscano esito negativo alla documentazione inviata dal cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza attenderne il completamento, provocando in tal modo una indebita duplicazione dei costi di accertamento per il cliente finale stesso; differire

  3. almeno di dodici mesi l'avvio degli...

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