DELIBERAZIONE 25 luglio 2012 - Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l''organizzazione e il funzionamento dell''Autorita''. (Deliberazione n. 314/12/CONS). (12A08509)

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 25 luglio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorita' un'ampia potesta' organizzativa;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 223/02/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. «Decreto Salva-Italia») convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, «al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti», ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorita' da otto a quattro, escluso il Presidente e, conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorita' da quattro a due, sempre escluso il Presidente;

Viste le modifiche apportate, ai fini di coordinamento legislativo e di adeguamento alla disposizione sopra citata, dal comma 2-bis dell'art. 1, decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62, all'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le quali hanno chiaramente svincolato l'elezione parlamentare dalla destinazione dei componenti alle singole Commissioni, lasciando al contempo immutata l'articolazione dell'Autorita' in tre organi collegiali;

Considerato che i summenzionati interventi normativi non introducono, in materia di composizione degli organi collegiali specialistici dell'Autorita', specifiche misure sostitutive di quelle previgenti;

Considerata l'immediata necessita' di stabilire le modalita' di composizione delle...

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