DELIBERAZIONE 5 giugno 2002 - Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13605)

IL PRESIDENTE della Commissione nazionale per le societa' e la borsa

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana, come modificato dalla delibera dell'assemblea di Borsa italiana S.p.a. del 6 settembre 2001, approvata dalla CONSOB con delibera n. 13494 del 20 marzo 2002, che ha istituito il segmento MTF ed ha previsto l'ammissione a quotazione di fondi aperti indicizzati; Ritenuta l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti in relazione alla quotazione dei sopra citati strumenti finanziari; Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; Delibera

  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n.

    12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, e' modificato ed integrato come segue

    la rubrica dellart. 23 e' modificata come segue: "Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati"; nell'art. 23, comma 1 sono eliminate le parole italiani o"; nella rubrica del capo II del titolo I della parte terza, dopo le parole "quote di fondi chiusi", sono inserite le parole: "e quote

    o azioni di OICR aperti indicizzati"; nell'art. 59, comma 1, dopo le parole "quote di fondi chiusi", sono inserite le parole: "quote o azioni di OICR aperti indicizzati"; nell'art. 59 e' inserito il seguente comma

    "2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo II, sezioni II e III, in quanto compatibili"; nella rubrica dell'art. 60 dopo le parole "quote di fondi chiusi" sono inserite le parole: "e quote o azioni di OICR aperti indicizzati"; nell'art. 60, comma 1, dopo le parole "prospetto informativo.", e' inserita la seguente frase: "La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria"; l'art. 60, comma 2 e' sostituito dal seguente

    "2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema indicato nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione il prospetto e' messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca corrispondente"; nell'art. 60 e' inserito il seguente comma

    "3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati e' allegato il documento integrativo redatto secondo lo schema indicato nell'allegato 1H. Ai fini della pubblicazione, il documento integrativo e' messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente"; nella rubrica del capo IV del titolo II della parte terza, dopo le parole "Fondi chiusi", sono inserite le seguenti parole: "e

    OICR aperti indicizzati"; l'art. 102, comma 1, e' modificato come segue

    "1. Le societa' di gestione e le Sicav, aventi anche sede legale all'estero, nonche' i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dal capo II, sezione I, del presente titolo con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR"; nell'art. 102 e' inserito il seguente comma

    "2. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana"; nella rubrica dell'art. 103, dopo le parole "altre informazioni", sono inserite le parole "relative a fondi chiusi"; l'art. 103, comma 2 e' abrogato; dopo l'art. 103 e' inserito il seguente

    "Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati).

    - 1. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni

    a) il prospetto di sollecitazione/quotazione; b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale delle Sicav; c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale); d) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR; e) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione; f) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

  2. Le informazioni previste dall'art. 24, comma 4, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

  3. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni

    a) il prospetto di sollecitazione/quotazione; b) il documento integrativo; c) gli ultimi documenti contabili redatti.

  4. Le informazioni previste dallart. 26, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

  5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87."; nell'allegato 1A, parte B), e' eliminata la lettera c); nell'allegato 1B, punto XII, dopo il punto 3 e' inserito il seguente punto

    "4. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati, deve contenere le informazioni previste nello schema 19."; nell'allegato 1B e' inserito l'allegato schema 19 (allegato n.

    1); l'allegato 1H e' sostituito dal testo allegato (allegato n. 2).

    1. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Milano, 5 giugno 2002 Il presidente: Spaventa

Allegato 1

Schema 19 - PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE O DI QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI DI DIRITTO ITALIANO ED ESTERI NON ARMONIZZATI (1) (2)

Copertina.

Riportare la denominazione della Societa' di gestione/SICAV.

Inserire la seguente intestazione: "Offerta di ..." oppure "Offerta e quotazione di ..." oppure "Quotazione di ...".

Inserire la seguente frase: "L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato

"Il presente Prospetto si compone della "Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalita' di investimento), della "Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi dell'OICR) e del "Modulo di sottoscrizione ".

Parte I - Caratteristiche dell'OICR e modalita' di investimento

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione

"Prospetto di sollecitazione di ..." oppure "Prospetto di sollecitazione e di quotazione di ..." oppure "Prospetto di quotazione di ...".

Inserire la seguente frase

"Prospetto depositato presso la Consob in data ...".

La presente parte I e' valida a decorrere dal ... (3)".

  1. Informazioni generali.

    1. Denominazione della Societa' di gestione/Sicav.

      Indicare la denominazione della Societa' di gestione e l'eventuale gruppo di appartenenza o la denominazione della SICAV.

    2. I soggetti che partecipano all'operazione.

      Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla societa' di revisione. Indicare che il documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta, contiene ulteriori informazioni.

      A.1) Informazioni relative all'OICR.

    3. Natura giuridica e caratteristiche dell'OICR.

      Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

      Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la societa' di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

      {A.2) Informazioni relative alla quotazione.

    4. Avvio delle negoziazioni.

      Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

    5. Negoziabilita' delle quote/azioni.

      Indicare le modalita' di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

      Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le...

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