DELIBERAZIONE 12 giugno 2002 - Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13616)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002; Ritenuta l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento; Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; Delibera

  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n.

    12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002, e' modificato ed integrato come segue

    nell'art. 2

    alla lettera e), dopo le parole "relativi indici" sono inserite le parole "e panieri"; la lettera f) e' cosi' modificata

    "f) "emittenti strumenti finanziari diffusi : gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento;"; dopo la lettera f) e' inserita la seguente lettera

    "g) "certificates : gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l'andamento di un'attivita' sottostante."; nell'art. 8

    nel comma 1, lettera a), le parole "strumenti informatici" sono sostituite dalle parole "supporto informatico"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente

    "3. Copia dell'avviso indicato al comma 1, lettera c) o della nota informativa sintetica e' trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico."; nell'art. 9, il comma 3 e' sostituito dal seguente

    "3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti e' trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico."; nell'art. 10, commi 1 e 3 e nell'art. 58, comma 1, le parole "80/390/CEE" sono sostituite dalle parole "2001/34/CE"; nell'art. 11, comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Copia del supplemento pubblicato e' trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico."; nell'art. 12, il comma 1, prima parte e' sostituita dalla seguente

    "1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purche':" nell'art. 13

    nel comma 7, dopo le parole "contestualmente alla Consob" sono inserite le parole ", unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico"; nel comma 8, dopo le parole "allegato 1F" sono inserite le parole ", unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico."; nell'art. 14, comma 1, la parola "volte" e' sostituita dalle seguenti "o idonee"; nell'art. 33

    nel comma 2, le parole "94, commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "94, comma 1, limitatamente all'obbligo di preventiva comunicazione alla Consob, e comma 3" e nella lettera d), in fine, e' aggiunto il seguente periodo "Ove ricorrano le condizioni che rendono obbligatorio il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi dell'art. 10, questo e' depositato presso la Consob unitamente ai documenti indicati nell'allegato 1E."; nel comma 3, sono aggiunte le parole "e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico."; nell'art. 50

    nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente

    "a) segnala alla Consob le societa' per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, puo' essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessita' di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;"; il comma 4 e' sostituito dai seguenti

    "4. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.

  2. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della societa' incaricata della revisione contabile sulla congruita' degli elementi forniti."; nell'art. 57, comma 4, le parole "6, paragrafo 4, lettera a) e b), della direttiva n. 80/390/CEE, come integrato dall'art. 1 della direttiva n. 94/18/CE" sono sostituite dalle parole "23, paragrafo

    4, lettere a) e b), della direttiva n. 2001/34/CE"; la rubrica del capo II, titolo I, parte III, e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates"; nell'art. 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente

    "1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti."; la rubrica dell'art. 61 e' sostituita dalla seguente

    "Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates"; nell'art. 61, comma 1, dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "e certificates"; nella rubrica dell'art. 62, le parole "e covered warrant" sono sostituite dalle parole ", covered warrant e certificates"; nell'art. 62, dopo il comma 4 e' inserito il seguente

    "5. L'autorizzazione alla pubblicazione di nuove note integrative, ancorche' rappresentanti l'integrazione di un programma, e' rilasciata nei termini e secondo le condizioni previste dal comma 3."; nell'art. 65, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente

    "d) "emittenti covered warrant e certificates : i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in borsa in Italia."; nell'art. 66, comma 6, alla lettera a), dopo le parole "relazione semestrale" e' inserito il seguente periodo ", nonche' delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali" e alla lettera b), le parole "e la relazione semestrale" sono sostituite dalle parole ", la relazione semestrale e le relazioni trimestrali."; l'art. 69 e' sostituito dal seguente

    "Art. 69 (Studi e statistiche). - 1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi

    a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico; b) siano depositati, entro lo stesso termine, presso la societa' di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico; c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde puo' avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione.

  3. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle societa' in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato o delle societa' in rapporto di controllo con esso, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e c), la diffusione al pubblico e' effettuata entro sessanta giorni a partire da quello di inizio della loro distribuzione secondo una delle seguenti modalita'

    a) trasmissione alla societa' di gestione del mercato; b) messa a disposizione direttamente sul sito internet dell'intermediario e contestuale invio alla societa' di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove lo studio o la statistica sono consultabili.

  4. Qualora prima del termine di cui al comma precedente si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni

    a) presenza di notizie in merito ai contenuti di uno studio o una statistica attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1; b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto dello studio o della statistica rispetto a quello di riferimento del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente, il soggetto di cui alla lettera a) del presente comma, su richiesta della Consob, diffonde al pubblico un comunicato contenente un commento circa la veridicita' delle notizie e, qualora lo studio o la statistica siano gia' stati distribuiti ai soggetti di cui al comma 2, provvede immediatamente alla loro diffusione al pubblico secondo una delle modalita' previste dalle lettere a) e b) del comma 2. Il comunicato e' inviato senza indugio ad almeno due agenzie stampa, alla Consob e alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico.

  5. La trasmissione degli studi o delle statistiche alla societa' di gestione del mercato e l'invio dell'avviso di cui alla lettera b) del comma 2, avvengono secondo le modalita' tecniche da essa specificate."; l'art. 70 e' sostituito dal seguente

    "Art. 70 (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni...

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