DELIBERAZIONE 4 dicembre 2002 - Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13858)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati; Ritenuta l'opportunita' di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento; Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 2 dicembre 2002; Delibera

  1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n.

    11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, e' modificato e integrato come segue

    la lettera c) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) e' sostituita dalla seguente

    c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'art. 1, lettera n) della disciplina dei sistemi di garanzia; la lettera e) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) e' sostituita dalla seguente

    e) "sistemi di garanzia della liquidazione": i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'art. 69, comma 2, del testo unico; la lettera f) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) e' sostituita dalla seguente

    f) "gestori dei servizi di mercato": le societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del testo unico e i soggetti di cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico, i gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del testo unico; all'art. 14 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti lettere

    i) "Disciplina dei sistemi di garanzia": il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari...

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