DECRETO 10 novembre 2011, n. 219 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita'' dei rifiuti (SISTRI). (11G0258)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);

Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento per l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e che i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, recante la proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n. 124, ed in particolare l'articolo 1;

Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni al sistema di tracciabilita' dei rifiuti;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 6 del suddetto decreto-legge, il quale ha stabilito un periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del SISTRI, assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzando test di funzionamento del sistema ed ha, altresi', disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed in particolare dall'articolo 6, comma 2, di modificare lo schema di provvedimento, recante modifiche al citato decreto n. 52 del 2011, sul quale e' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;

Considerato che tali modifiche costituiscono un mero coordinamento operativo a seguito delle intervenute modifiche legislative sopra richiamate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 7 ottobre 2011, prot. n. 6588/4.3.6.4/2011/3/ ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.

    ;

    b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»;

    c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole «dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o», dopo le parole «dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche' il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 8, comma 1-ter»;

    d) all'articolo 2, comma 1, lettera i), le parole «e che ha accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le parole «per la creazione della firma elettronica;» sono sostituite dalle seguenti: «e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»;

    e) all'articolo 2, comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:

    «l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»;

    f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»;

    g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

    ;

    h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

    Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1. Al fine di attuare quanto previsto all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.

    ;

    i) all'articolo 6, comma 1, le parole «sito internet http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;

    l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    «5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e' conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.»;

    m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono aggiunte le parole: «prima fase della», dopo le parole «operatori iscritti» sono aggiunte le parole: «, entro i successivi trenta giorni,»;

    n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito internet www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;

    o) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

    1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita' operative, o per attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, gia' iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia' inserito...

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