DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell''ordinamento militare, a norma dell''articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 26 luglio 2011;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali e della salute;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in non piu' di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,»;

b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;

c) all'articolo 22:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»;

2) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:

1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;

2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita';

3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);

4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;

5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;

6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumita'.

;

d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:

a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;

c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;

d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;

e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;

f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

g) Commissione italiana di storia militare;

h) Comitato etico.

;

e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo 12,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

f) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente:

Art. 101 (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

a) Comando delle forze operative terrestri;

b) Comando logistico dell'Esercito italiano;

c) Ispettorato delle infrastrutture;

d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

e) Comando militare della Capitale;

f) Centro di simulazione e validazione.

2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:

a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;

b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

c) l'Organizzazione penitenziaria militare.

;

g) all'articolo 103:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitu' militari e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.

;

2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;

h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. L'organizzazione addestrativa comprende:

a) i seguenti istituti di formazione:

1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2) Accademia militare di Modena;

3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;

4) Scuola militare "Nunziatella";

5) Scuola militare "Teulie'";

6) Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;

b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:

1) Comando di artiglieria;

2) Comando del genio;

3) Comando logistico di proiezione;

4) Comando artiglieria controaerei;

c) le seguenti scuole di specializzazione:

1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;

2) Scuola di amministrazione e commissariato;

3) Scuola militare di sanita' e veterinaria;

d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.

;

i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:

a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanita', veterinaria e tecnico;

b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;

c) i poli di mantenimento;

d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;

e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;

f) il Policlinico militare di Roma;

g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria;

h) il Centro militare di veterinaria;

i) l'Istituto geografico militare.

;

l) all'articolo 107:

1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;

2) al comma l :

2.1) all'alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»;

2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» e' sostituita dalla seguente: «mantenere»;

m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:

Art. 108 (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). - 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.

2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o...

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