DECRETO 1 dicembre 2004, n. 328 - Regolamento concernente "Integrazioni e modifiche del regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto"

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima; Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, concernente le modalita' di assegnazione dell'alloggio al personale militare delle Capitanerie di porto; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle capitanerie di porto; Considerata la necessita' di modificare e di integrare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 414 del 2001, innanzi citato, per ottimizzare l'uso degli alloggi di servizio rispetto alle nuove ed accresciute necessita' funzionali, anche al fine di soddisfare le esigenze del personale interessato da maggiore mobilita' ed impiegato in ragione dell'apporto funzionale fornito dallo stesso personale; Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di alloggi in forza delle predette esigenze funzionali generalmente considerate ed emergenti in sede locale, garantendo una maggiore efficienza e nel contempo venendo incontro alle esigenze del personale e delle relative famiglie; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 15764 del 10 settembre 2004;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. L'alinea dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal seguente

    "2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:".

  2. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, dopo le parole "Capitaneria di Porto", sono inserite le seguenti: ", Reparto Supporto Navale".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, recante

    "Conferimento degli alloggi erariali in consegna all'amministrazione militare marittima" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81.

    - Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, recante

    "Ordine di precedenza per il conferimento degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127.

    - Il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, recante: "Norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto" e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 251/L alla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2001, n. 276.

    - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

    400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

    Note all'art. 1

    - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente

    "Art. 2 (Autorita' responsabile). - 1. La Direzione Marittima amministra le unita' immobiliari demaniali e non, in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza.

  3. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto

    a) adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione di dette unita' immobiliari, con esclusione di quelli che il regolamento riserva ad altre autorita', ivi compresi i particolari regolamenti per la gestione e conduzione degli alloggi di servizio; b) nominano, ove previsto, un Ufficiale dipendente quale amministratore; c) sovrintendono all'operato di eventuali altri organi della conduzione delle unita' immobiliari, disponendo e curando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quelle emanate dalle superiori autorita'; d) promuovono le determinazioni millesimali delle quote".

    - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente

    "Art. 3 (Inosservanza grave o continuata). - 1. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari di popria competenza, l'inosservanza grave o continuata del presente regolamento e' segnalata dalla Capitaneria di porto Reparto Supporto Navale e dai Reparti di Volo alla Direzione Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le azioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni".

    Art. 2.

  4. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto, dopo la parola "Capitaneria", sono inserite le seguenti: ", uno per il Reparto

    di Volo o per il Reparto Supporto Navale".

  5. Nell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto, dopo le parole "Reparto di Volo", sono inserite le seguenti: "o del Reparto

    Supporto Navale".

    Note all'art. 2

    - Il testo vigente dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente

    "Art. 6 (Compilazione inventari). - 1. Gli inventari e le planimetrie delle singole unita' immobiliari sono compilati in originale e in numero sufficiente, da servire uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, uno per la Direzione Marittima, uno per la Capitaneria, uno per il Reparto di Volo o per il Reparto Supporto Navale ed uno per il Comando che la utilizza.

  6. Gli originali degli inventari e le planimetrie, debitamente riscontrati, debbono essere firmati dall'Ufficiale responsabile del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale che ha in uso l'immobile e vistati dal rispettivo Titolare; quelli per gli uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia sono invece firmati dal Titolare e vistati dal rispettivo Capo di compartimento marittimo.

  7. Gli inventari dei locali destinati ad alloggio o ad altri usi, sono compilati a parte se si trovano in immobili diversi da quelli adibiti ad uffici.

  8. Gli alloggi che si trovano invece nell'immobile ove hanno sede gli uffici debbono considerarsi come facenti parte dello stesso immobile e, percio', debbono essere compresi in quell'inventario.

  9. Nei casi di cambio dell'Ufficiale incaricato del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale e nei casi di cambio di Titolari di uffici marittimi minori, si fara' luogo al passaggio di consegna degli inventari degli immobili e delle planimetrie. Tale consegna si fara' constare mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dall'accettante sulla parte all'uopo riservata nel previsto modulario (Mod. 193)".

    Art. 3.

  10. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto, dopo le parole "Reparto di Volo", sono inserite le seguenti: "nonche' Reparto Supporto Navale".

  11. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto, dopo le parole "uffici marittimi", sono inserite le seguenti: "o dei Comandi interessati".

    Note all'art. 3

    - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, e' il seguente

    "Art. 7 (Conservazione degli inventari degli immobili).

    - 1. Ogni Capitaneria di Porto e Reparto di Volo nonche' Reparto Supporto Navale tiene un esemplare degli inventari e delle planimetrie degli immobili della propria giurisdizione curando l'aggiornamento anche degli esemplari di cui all'art. 6.

  12. L'Ufficiale responsabile dei servizi di economato provvede a segnalare al Comandante le eventuali varianti e le deficienze riscontrate negli immobili.

  13. Per gli uffici circondariali marittimi, gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia la funzione di economo e' disimpegnata dal Capo dell'ufficio".

    - Il testo vigente dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, e' il seguente

    "Art. 8 (Compilazione verbali di consegna/riconsegna).

    - 1. I verbali di consegna Mod. 194 debbono essere compilati in originale in numero necessario: uno per la Capitaneria di Porto, uno per la Direzione Marittima ed uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al quale deve essere inviato entro dieci giorni dall'avvenuta consegna. Copia di detto verbale e' allegata a quello di passaggio di consegne dei Capi degli uffici marittimi o dei Comandi interessati.

  14. Nel verbale di consegna il consegnatario deve far risultare lo stato in cui lo stesso si trova e, in quello di riconsegna, l'Ufficiale economo deve indicare i danni causati da incuria...

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