DECRETO 25 giugno 2003 - Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in attuazione della direttiva 2002/2/CE del 28 gennaio 2002

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi; Vista la direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale si dispone che alle modifiche degli allegati alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero della salute; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria; Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

  1. Gli allegati I, III e IV della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati e modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

  2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a decorrere dal 6 novembre 2003.

  3. I mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente al 6 novembre 2003 e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 6 maggio 2004.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 1

Allegato
  1. L'allegato I ´Definizioniª, e modificato come segue

    1. dopo la lettera q) e' inserita la seguente

    ´r) Partita: unita' di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o piu' unita' di produzione - che puo' essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali...

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