LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 34 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia ed organizzazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. Al comma 5 dell'art. 6, della legge regionale n. 18/2001, dopo le parole 'del Consiglio o della Giunta' sono aggiunte le seguenti:

'ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa'.

  1. Al comma 1, lettera c) dell'art. 8 della legge regionale n.

18/2001, la parola 'strutturali' e' sostituita da 'strumentali'.

Art. 2

Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel...

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