I poteri di integrazione probatoria del g.u.p. nell'udienza preliminare

AutoreGiulia Giuseppina Milione
Pagine97-119
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PARTE TERZA
DINAMICHE PROBATORIE SPECIALI.
CAPITOLO I
I poteri di integrazione probatoria del g.u.p.
nell’udienza preliminare.
SOMMARIO: 1. L’udienza preliminare: una panoramica della
fase processuale e del suo svolgimento. – 2. I poteri di
integrazione probatoria del g.u.p. nell’udienza preliminare:
un’analisi degli artt. 421-bis e 422 c.p.p. – 3. L’udienza
preliminare e lo standard probatorio per il rinvio a giudizio.
1. L’udienza preliminare: una panoramica della fase
processuale e del suo svolgimento.
L’esercizio dell’azione penale in via ordinaria si traduce in una
richiesta di rinvio a giudizio, che comporta il passaggio del
procedimento attraverso l’udienza preliminare. Questo
particolare istituto ha costituito un aspetto essenziale della
codificazione vigente fin dalla legge – delega del 1974, subendo
poi modifiche e adattamenti vari, sia da parte della legge –
delega del 1987 e del testo originario del codice, sia di novelle
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successive. In un’ottica comparatistica, i suoi modelli vanno
ricercati in analoghi istituti del mondo anglosassone, quali il
preliminary hearing statunitense e il committal proceedings del
sistema inglese. Funzione essenziale dell’udienza
preliminare(188) è quella di fornire una prima sede di controllo
giurisdizionale, nella logica di un contestuale ascolto delle
ragioni delle parti, per vagliare la consistenza dell’iniziativa
portata avanti dall’organo dell’accusa e per evitare – anzitutto
all’imputato, ma anche alla collettività – i costi personali ed
economici di un dibattimento non necessario. L’udienza
preliminare, insieme con la cross-examination dibattimentale, è
uno degli elementi emblematici del processo penale introdotto
nel 1988. Nell’idea del legislatore, il rilievo dell’udienza
preliminare era assolutamente centrale e questo sia per motivi di
ordine sistematico che per altri di natura funzionale, tutti
comunque strettamente collegati alla pratica attuazione
dell’intero sistema processuale penale. L’udienza preliminare è
collocata all’esito delle indagini preliminari anzi, ad essere
precisi, è posta fuori da questa fase procedimentale, poiché con
la richiesta di rinvio a giudizio il p.m. esercita l’azione penale
dichiarando, sostanzialmente, che quanto acquisito fino a quel
momento in via preliminare è sufficiente perché si celebri il
dibattimento a carico di una persona che da questo momento
non è più solo indagata, ma imputata di uno o più reati. In
concreto, dunque, l’udienza preliminare viene ad incunearsi fra
le indagini preliminari ed il dibattimento, e rappresenta un
passaggio “normale”, anche se non sempre necessario, verso un
processo destinato a concludersi con una sentenza di merito.
Conseguentemente, il giudice per l’udienza preliminare si

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