LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 5 - Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I e II della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 1. Nel comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole 'anima liscia' sono aggiunte le parole 'o a canna rigata'.
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Alla fine del comma 1 dell'art. 36 della legge n. 23 del 1998, dopo le parole 'nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio' sono aggiunte le seguenti:
'in relazione ai limiti di tempo, di specie cacciabili e di numero di capi abbattibili.'.
Art. 2
Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998
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Al titolo II della legge regionale n. 23 del 1998, dopo l'art.
59, e' aggiunto il seguente capo:
'Capo IV bis (Prelievi in deroga in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 2009/147/CE) Art. 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga) - 1. I principi sui prelievi in deroga di cui all'art. 9 della direttiva n.
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, all'art. 9 e all'art. 19 bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
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La Regione adotta le deroghe di cui al comma 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
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nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
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nell'interesse della sicurezza aerea;
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per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
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per la protezione della flora e della fauna;
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ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonche' per l'allevamento connesso a tali operazioni;
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per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi...
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