DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 146 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. (09G0155)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004», ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante: «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante: «Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 101-bis, e' modificato come segue:

  1. al comma 3, lettera c) la parola «dispone» e' sostituita dalla parola «detiene» e le parole «della maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza»;

  2. dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:

    3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate all'articolo 91.

    ;

  3. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societa' emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

    ;

  4. dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

    4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:

    a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);

    b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;

    c) le societa' sottoposte a comune controllo;

    d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;

    4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:

    a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;

    b) i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.

    .

    2. All'articolo 102, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

    4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'articolo 91.

    .

    3. Con effetto dal 1° luglio 2010, l'articolo 104 e' modificato come segue:

  5. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

    ;

  6. il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

    1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

    ;

  7. il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

    1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla medesima disposizione.

    .

    4. Con effetto dal l° luglio 2010, all'articolo 104-ter, comma 1, le parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3,».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

    recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21

    della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

    - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge

    18 aprile 2005, n. 62 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

    Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1.-4. (Omissis).

    5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis

    .

    - La legge 20 giugno 2007, n. 77 e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.

    - Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2007, n.

    289.

    Nota all'art. 1:

    - Si riporta il testo degli articoli 101-bis e 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:

    «Art. 101-bis (Definizioni e ambito applicativo). - 1.

    Ai fini del presente capo si intendono per «societa' italiane quotate» le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

    2. Ai fini del presente capo e dell'art. 123-bis, per

    titoli

    si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

    3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'art. 103, comma

    3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della societa' emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104,

    104-bis e 104-ter, non si applicano alle:

  8. offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

  9. offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui...

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