DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1998, n. 56 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e
162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recanti deleghe al Governo per l'emanazione di uno o piu'
decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro
dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di
cassa, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al fine
di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2
settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18
dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di
soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di
redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma
13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono
essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1998;
Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla normativa
in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole:
"8 giugno 1990, n. 142," sono inserite le seguenti: "alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,"; nello stesso
comma, al terzo periodo, le parole: "secondo periodo", sono
sostituite dalle seguenti: "quarto periodo";
-
nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: ", ottavo e
nono", sono sostituite dalle seguenti: "e ottavo";
-
nell'articolo 21, quarto comma, dopo il terzo periodo e'
inserito il seguente: "In deroga a quanto disposto nel secondo
periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del
Ministro, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle
cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del
proprio cedente.";
-
nell'articolo 25, primo comma, le parole da "entro l'anno nella
cui dichiarazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta.";
-
all'articolo 34:
1) nel comma 4, le parole: "ovvero da atto assoggettato ad imposta
detraibile nei modi ordinari" sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: "nei centri abitati"
sono sostituite con le seguenti: "nelle zone";
-
nell'articolo 38 -bis, primo comma, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per le piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27
ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette
garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire,
la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da
parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo
2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione
della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso
la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia
concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel
periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di
prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un
rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni.";
-
all'articolo 74:
1) nel primo comma, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli
che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e
periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente
connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata
prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.";
2) nel decimo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "senza diritto a detrazione"; nel medesimo comma, al
secondo periodo, le parole: "un volume di affari superiore" sono
sostituite dalle seguenti: "cessioni per un importo superiore"; nello
stesso comma, al terzo periodo, le parole da "di cui all'articolo 25"
fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 38 -bis, primo comma, pari all'importo derivante
dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due
miliardi";
-
nell'articolo 74 -ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo
relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri
soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111,
qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia,
l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita'
previste dal comma 5.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 5),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, non
si applicano per i beni acquistati o importati anteriormente al 1
gennaio 1998, dalle societa' ed enti di cui all'ultimo periodo del
quinto comma dell'articolo 4 del citato decreto n. 633 del 1972,
limitatamente ai beni ivi indicati.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano alle cooperative
agricole a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
Art. 2.
Modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
-
all'articolo 12:
1) nel comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le
scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per
gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e del comma 2 del medesimo articolo 12, come sostituito
dall'articolo 7 del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le
dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo
conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei
responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli
stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente
decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata
allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in
caso di differimento del pagamento. In sede di prima applicazione non
si fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni;
le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque
allo Stato entro il 31 marzo 1998.";
-
all'articolo 17:
1) nel comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il...
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