DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 1999, n.206 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, in base al quale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 1; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE); Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: "norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti" sono sostituite dalle seguenti

    "norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti".

  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti

    "h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente

    ''1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n.

    72, e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro''; h-ter) l'articolo 2485 del codice civile e' sostituito dal seguente

    ''Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota e' multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro''.".

  3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' sostituito dai seguenti

    " 5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

    5-bis. La Banca d'Italia puo' rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalita' eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

    5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

    5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.

    1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note al titolo

    - Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n.

    213, reca: "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art.

    1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433".

    - L'art. 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n.

    433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'euro) prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo art.

  4. Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione...

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