Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visti i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, di fusione, di scissione e di permuta di partecipazioni e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani

1. Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione del reddito di capitale, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono soppresse.

2. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Sui proventi" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "sulla" e' sostituita dalle seguenti: "su quelli compresi nella"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta."; c) nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

Art. 2.

Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, nel comma 1, le parole da: "ad un pagamento da parte del Tesoro italiano" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ", facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.".

Art. 3.

Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, le parole: ", nonche' delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri" sono soppresse; b) nell'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, recante modificazioni alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, dopo il comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.".

Art. 4.

Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 7 le parole: "entro il 30 novembre 1998 con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998"; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento...

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