REGOLAMENTO 17 marzo 2014, n. 6 - Modifiche al Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: 'Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo'. (14R00378)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 18 marzo 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell'art. 1-bis al regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9 1. Dopo l'art. 1 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attivita' agrituristica;

  1. attivita' agrituristica: l'attivita' di ricezione e ospitalita' o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato i della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se societa' cooperativa, iscritta altresi' all'albo regionale delle cooperative. L'attivita' agrituristica e' svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;

  2. ricezione e ospitalita': la ricezione e' l'attivita' con cui l'operatore agrituristico riceve, nell'arco della giornata, nelle proprie strutture ed aree, i fruitori dell'agriturismo, che possono essere singoli o gruppi, interessati alla conoscenza dei cicli di lavorazione, allo svago, al ristoro;

    l'ospitalita' e' l'attivita' con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attivita' di alloggio agrituristico, o accoglie in spazi aperti destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, di seguito denominata attivita' di campeggio agrituristico;

  3. ristoro agrituristico: l'attivita' con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attivita' di somministrazione o...

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