REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7 - Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.(Ripubblicazione integrale con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 13 del 28 marzo 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') e del de-creto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Art. 2 Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza 1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte II del titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia gia' autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza com-plessiva superiore a 1

MW.

  1. Il calcolo di cui al comma 1 e' effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto in progetto con quelli gia' autorizzati ad esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze, tettoie, serre e pensiline.

  2. Sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti di:

    1. impianti eolici per la produzione di energia elet-trica con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW e comunque di altezza, misurata al mozzo del rotore dell'aerogeneratore, superiore a 60 metri;

    2. impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli realizzati all'interno di edifici esistenti nonche' di potenza inferiore a 100 kW.

  3. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale i progetti di:

    1. impianti eolici ubicati ad una distanza dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e sue successive modificazioni ed integrazioni pari ad almeno cinquanta volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo aerogeneratore;

      il rapporto ambientale contiene l'analisi dell'intervisibilita' dell'impianto nel paesaggio di cui alla allegato 4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010;

    2. impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe.

  4. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatica) i progetti di:

    1. impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT