D.M. (Min. int.) 15 novembre 2011. Modifica del decreto 27 gennaio 2005 concernente l'istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
3. La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone f‌ine alla delega
di potere ivi specif‌icata. Gli effetti della decisione decorro-
no dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione europea o da una data
successiva ivi specif‌icata. Essa non pregiudica la validità
degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissio-
ne ne dà contestuale notif‌ica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dal-
la data in cui esso è stato loro notif‌icato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non inten-
dono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due
mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
11. (Revisione della direttiva). Entro 7 novembre 2016, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consi-
glio una relazione sull’applicazione della presente diretti-
va da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commis-
sione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se
del caso, formula proposte volte a contemplarli:
- una valutazione dell’eventuale necessità di aggiunge-
re all’ambito di applicazione della presente direttiva altre
infrazioni in materia di sicurezza stradale;
- una valutazione dell’eff‌icacia della presente direttiva ai
f‌ini della riduzione del numero di vittime sulle strade del-
l’Unione, in particolare l’eventuale incidenza della copertu-
ra geograf‌ica della presente direttiva sulla sua eff‌icacia;
- una valutazione della necessità di def‌inire norme co-
muni per le apparecchiature e per le procedure automati-
che di controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata
a elaborare a livello di Unione orientamenti in materia di
sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei tra-
sporti, al f‌ine di garantire una maggiore convergenza del-
l’applicazione della normativa stradale (vedi considerando
3 e 15) da parte degli Stati membri attraverso metodi e pra-
tiche comparabili. Tali orientamenti possono contemplare
almeno il mancato rispetto dei limiti di velocità, la guida in
stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza
e il mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- una valutazione della necessità di rafforzare l’appli-
cazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di
sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle
procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di una
pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell’Unione
in materia, tra cui la politica comune dei trasporti;
- possibilità di armonizzare i codici della strada, ove
opportuno;
- una valutazione delle applicazioni informatiche di cui
all’articolo 4, paragrafo 4, al f‌ine di garantire una corretta
attuazione della presente direttiva nonché uno scambio
eff‌iciente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di
immatricolazione dei veicoli.
12. (Recepimento). 1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
7 novembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pub-
blicazione uff‌iciale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il te-
sto delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
13. (Entrata in vigore). La presente direttiva entra in vi-
gore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
uff‌iciale dell’Unione europea.
14. (Destinatari). Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva conformemente ai trattati.
(Si omettono gli allegati)
III
D.M. (Min. int.) 15 novembre 2011. Modif‌ica del decreto
27 gennaio 2005 concernente l’istituzione di un Centro
di coordinamento nazionale per fronteggiare le situa-
zioni di crisi in materia di viabilità (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 277 del 28 novembre 2011).
1. (Denominazione e logo). 1. Il Centro di coordinamento
nazionale in materia di viabilità, già istituito presso il Mi-
nistero dell’interno con D.M. del 27 gennaio 2005, assume
la denominazione di Viabilità Italia.
2. Le caratteristiche del logo di Viabilità Italia sono
def‌inite nell’allegato «A», che forma parte integrante del
presente decreto.
2. (Disposizioni modif‌icative in ordine alla composizio-
ne). 1. Viabilità Italia è integrata, nella sua composizio-
ne, da un ulteriore rappresentante del Dipartimento della
pubblica sicurezza nonchè, limitatamente alle attività di
pianif‌icazione generale di cui all’art. 2, comma 3 del D.M.
27 gennaio 2005, da un rappresentante rispettivamente
dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali del-
l’ANAS S.p.A., dell’Unione delle province d’Italia e dell’As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Alla nomina dei componenti di Viabilità Italia si
provvede mediante formale designazione da parte delle
amministrazioni, enti ed associazioni che la compongono.
Le designazioni sono raccolte presso il Servizio polizia
stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. All’articolo 2 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti, il comma 6 è abrogato.

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