Modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e approvazione di intesa tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commission de regulation de...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2001; Premesso che

l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalita' e le procedure per consentire alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti; i dati concernenti la domanda di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, data l'attuale situazione delle infrastrutture di interconnessione, indicano che la capacita' di trasporto disponibile per l'anno 2002 e' insufficiente; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM) ha richiesto all'Autorita' di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacita' disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano; per l'anno 2001 e' stata riservata alla Repubblica di San Marino una quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione pari a 40 MW nel periodo invernale; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913) ha disposto che per il periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, alla Repubblica di San Marino una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al gestore della rete dalla Repubblica di San Marino e che tale valore e' stato comunicato al medesimo gestore della rete e all'Autorita' con nota in data 6 agosto 2001 (prot. n. 3470); il Ministro delle attivita' produttive, con nota inviata all'Autorita' in data 27 novembre 2001, prot. n. 3738, fornisce indirizzi di carattere generale circa modalita' e condizioni da adottare per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2002, prevedendo

  1. la riserva di una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico; b) l'assegnazione della capacita' di cui alla precedente lettera a) attraverso il metodo pro-rata su base almeno triennale; c) l'assegnazione, attraverso il metodo pro-rata, della quota di capacita' di trasporto non riservata ai contratti di cui alla precedente lettera a), rivolta principalmente a diretti utilizzatori di energia ovvero a soggetti che siano in grado di utilizzare per un'elevata percentuale del tempo la potenza assegnata; d) un'apposita regolazione del mercato secondario dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto acquisiti con il metodo pro-rata; il Ministro delle attivita' produttive, con nota in data 29 novembre 2001, prot. n. 3766, ha richiesto all'Autorita' di riservare una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW allo Stato della Citta' del Vaticano; Visti

    la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva 96/92/CE; il decreto legislativo n. 79/1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 2000, recante attribuzione al gestore della rete della concessione delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonche' l'approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima; Viste

    la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00); la deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la delibera dell'Autorita' 3 dicembre 2001, n. 299/01, con cui e' stato approvato uno schema di intesa con la Commission de regulation de l'electricite' (di seguito: CRE), nella sua posizione di Autorita' di regolazione per l'energia elettrica della Francia, per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2002 (di seguito

    delibera n. 299/01); la delibera dell'Autorita' 3 dicembre 2001, n. 300/01, con cui e' stata approvata la proposta di intesa, presentata dalla Agencija za energijo Republike Slovenije, nella sua posizione di Autorita' di regolazione per l'energia elettrica della Slovenia, avente ad oggetto la ripartizione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia ed alcune condizioni per la gestione autonoma delle assegnazioni di capacita' per l'anno 2002 (di seguito: delibera n. 300/01); Visto il documento per la consultazione "Proposte per l'adozione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002", diffuso dall'Autorita' in data 7 agosto 2001 (PROT. AU/01/262) e i commenti ricevuti dai soggetti interessati (di seguito: documento per la consultazione); Considerato che

    l'Autorita' ha richiesto, con lettera in data 19 ottobre 2001, prot. PB/M01/2523/gb, al Gestore della rete informazioni per quanto concerne l'esigenza di poter disporre, ai fini della gestione della riserva di potenza del sistema elettrico italiano per l'anno 2002, di servizi resi da utenze della rete disponibili a distacchi istantanei di carico; il Gestore della rete ha comunicato all'Autorita', con nota in data 25 ottobre 2001, prot. AD/P/20010275, i valori dichiarati della capacita' di trasporto per l'anno 2002 suddivisi per frontiera elettrica per cui esiste un accordo tra i gestori di rete interessati; e che tali valori, per il periodo invernale, sono fissati per l'importazione di energia elettrica verso l'Italia in

  2. 5400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera; b) 220 MW sulla frontiera elettrica austriaca; c) 380 MW sulla frontiera elettrica slovena; il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorita', con la medesima nota di cui al precedente alinea, il documento "Assessment of the transmission capacity among the French, Swiss and Italian interconnected power systems" recante il rapporto finale del gruppo di lavoro istituito dai gestori di rete degli Stati interessati, ai fini della valutazione delle capacita' di trasporto sulle interconnessioni tra Italia, Francia e Svizzera (di seguito

    documento dei gestori di rete) e, in particolare, ai fini della valutazione, in termini di valori aggregati e di valori per il periodo invernale, della capacita' complessiva di trasporto disponibile per l'importazione da Francia e Svizzera verso l'Italia; e che tale capacita' complessiva viene fissata concordemente pari a 5400 MW; mentre permangono divergenze tra i gestori di rete sulla ripartizione dei valori di detta capacita' complessiva in capacita' bilaterali sulle frontiere Francia-Italia e Svizzera-Italia e sui metodi di calcolo da adottare; il Gestore della rete ha comunicato all'Autorita', con nota in data 29 novembre 2001 prot. AD/P/20010311, l'esigenza di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che prevede detta esigenza permanga per un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002; Considerato che

    ai fini della determinazione della capacita' di trasporto disponibile sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, non essendo allo stato disponibili elementi conoscitivi in ordine all'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a. e dalla conseguente perdita, da parte della societa' Enel S.p.a., della qualifica di garante della fornitura del mercato vincolato, nonche' in ordine alle esigenze della societa' Enel S.p.a. strumentali allo svolgimento della richiamata funzione, conservano validita' le determinazioni adottate dall'Autorita' per il biennio precedente l'anno 2002 che prevedono l'assegnazione di una quota di capacita' di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 e destinati alla fornitura dei clienti del mercato vincolato; la capacita' di trasporto disponibile per l'importazione di energia elettrica al netto dei contratti pluriennali e della capacita' riservata a Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e Corsica viene destinata ai clienti del mercato libero; a fronte dell'intenzione manifestata dall'Autorita' nel documento per la consultazione di introdurre un sistema di assegnazione della capacita' di trasporto in cui non vi siano pre-assegnazioni della medesima a specifici Stati per l'importazione di energia elettrica in Italia al...

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