Prospettive in tema di installazione di impianti di telecomunicazione

AutoreGiuseppe Manfredi
Pagine295-297

Page 295

    Intervento svolto al Convegno coordinamento legali Confedilizia tenutosi a Piacenza il 23 settembre 2003.

  1. - Il presente intervento ha come oggetto un argomento che, pur rientrando nell'oggetto del convegno odierno, si riallaccia anche a una delle tematiche che erano state trattate nell'undicesimo convegno del Coordinamento legali della Confedilizia, ovverosia l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione. Ho pensato che fosse opportuno ritornare brevemente in argomento perché medio tempore da un punto di vista pubblicistico, l'assetto normativo della materia è stato modificato radicalmente in conseguenza dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 198/2002.

  2. - Si sa che il D.L.vo n. 198 è stato emanato in attuazione della legge delega c.d. "Lunardi", n. 443/2001, che aveva conferito al Governo un'amplissima delega in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici.

Sull'assunto della "strategicità" delle infrastrutture di telecomunicazione, il D.L.vo n. 198 ha disposto che tutte le infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici di cui all'art. 4 del decreto si devono considerare «compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento».

Ciò posto, per l'autorizzazione all'installazione di dette infrastrutture il decreto prevede procedure estremamente semplificate: per l'installazione di singoli impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, è sufficiente una mera denuncia di inizio attività; per tutti gli altri impianti si prevede invece che sull'istanza di autorizzazione si formi silenzio-assenso dopo novanta giorni dalla presentazione della stessa.

È intuibile che con queste disposizioni il Governo ha senz'altro inteso porre fine una volta per tutte agli inconvenienti che negli anni scorsi erano derivati da una situazione di diffusa e grave incertezza normativa sulle competenze e sulle procedure in tema di installazione di impianti che sono fonte di emissioni elettromagnetiche, che, come ognun sa, aveva condotto gli enti locali ad assumere un ruolo protagonista in materia, attraverso piani, regolamenti od ordinanze che spesso vietavano tout court l'installazione di detti impianti nei rispettivi territori, e i giudici, civili e amministrativi, ad arrogarsi un ruolo pretorio: una situazione sicuramente lesiva per le aspettative degli operatori del settore delle comunicazioni, e, più in generale, per lo stesso principio della certezza del diritto.

Nondimeno, il rimedio adottato dal legislatore delegato non va certo esente da critiche: per quanto qui specificamente interessa, non può sottacersi che, almeno da un punto di vista pubblicistico, mercé il D.L.vo n. 198 risultano estremamente ridotte pure le possibilità di tutela dei proprietari immobiliari.

Certo, le previsioni del D.L.vo n. 198 non suscitano preoccupazioni di sorta sotto il profilo sanitario. Il decreto conferma che l'installazione degli impianti che producono emissioni elettromagnetiche deve rispettare i limiti di emissione, ecc., che vengono fissati in attuazione della leggequadro in tema di emissioni elettromagnetiche n. 36/2001: tramite queste disposizioni in buona sostanza è però venuta meno ogni possibilità di sindacare la collocazione di detti impianti sotto il profilo dell'igiene urbanistica o edilizia, talché essi possono ad esempio essere collocati indiscriminatamente anche nei centri storici, con intuibili ricadute negative sul pregio estetico e sul valore degli immobili ad essi circostanti.

3.1. - Ma forse il D.L.vo n. 198 non costituisce l'ultima parola in materia.

Negli scorsi mesi la stampa quotidiana ha riferito che numerose Regioni hanno contestato la legittimità costituzionale del decreto mediante ricorsi in via diretta avanti la Consulta, e che alcuni giudici amministrativi per parte loro hanno sollevato la questione di legittimità in via incidentale.

Vediamo dunque quali possono essere gli sviluppi di tali giudizi.

Ovviamente, la verifica della costituzionalità del decreto deve svolgersi alla luce della norma di cui al comma 2, lett. s), dell'art. 117 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 3/2001, che devolve la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla legislazione esclusiva statale, e che, di per sé, almeno di primo acchito parrebbe giustificare l'emanazione del D.L.vo n. 198 da parte di un organo legislativo statale.

Si sa però che negli ultimi mesi non sono mancati diversi interventi della Consulta intesi a chiarire il significato della clausola in rilievo.

Il primo, e il più importante di tali interventi è la dec. 407/2002, con...

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